Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13706/2017 del 31/05/2017

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (locatori)

La controversia

I proprietari di un immobile destinato a esercizio commerciale, originariamente locato a una conduttrice poi deceduta e successivamente ceduto, insieme all’azienda, prima a un soggetto e poi a un altro ai sensi dell’art. 36 della L. 392/1978, nel febbraio 2006 agirono con intimazione di sfratto per morosità contro la conduttrice originaria, i cessionari e l’attuale conduttore. Chiesero la risoluzione per mancato pagamento dei canoni a partire da novembre 2005 e il pagamento degli arretrati. Il Tribunale di Messina dichiarò risolto il contratto per inadempimento del conduttore subentrato e lo condannò al pagamento dei canoni da novembre 2005 ad aprile 2006, rigettando le domande contro gli altri convenuti. In appello, il conduttore contestò la regolarità della notificazione dell’atto introduttivo agli eredi della conduttrice originaria, già deceduta nell’aprile 1995; un’erede si costituì eccependo l’inesistenza o la nullità insanabile della notifica e dell’intero processo. La Corte d’appello di Messina dichiarò inesistente la sentenza di primo grado, perché pronunciata nei confronti di persona già deceduta all’instaurazione del giudizio, e rimise l’intera causa al Tribunale ai sensi dell’art. 354 c.p.c. I locatori ricorsero in cassazione con due motivi: con il primo sostennero che, trattandosi di obbligazioni solidali e di domande autonome nei confronti dei diversi conduttori e cessionari, le posizioni erano processualmente scindibili e il vizio relativo alla convenuta deceduta non poteva determinare la rimessione dell’intera causa; con il secondo denunciarono la violazione del principio di soccombenza nella regolazione delle spese. Il conduttore propose ricorso incidentale condizionato, sostenendo che, accertata l’inesistenza della notifica, la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità del giudizio e della sentenza senza rimettere la causa al primo giudice.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale. Ha precisato che, nelle cessioni a catena del contratto di locazione collegate alla cessione dell’azienda, quando i cedenti non siano stati liberati, opera tra i cedenti intermedi una responsabilità solidale per l’obbligazione inadempiuta dall’attuale conduttore. Le domande del locatore contro i coobbligati sono autonome e scindibili, salvo che la controversia riguardi la conclusione, validità o efficacia del contratto di cessione. Pertanto, l’eventuale vizio della notificazione alla conduttrice originaria deceduta riguardava soltanto la posizione della sua erede e non giustificava la rimessione dell’intera causa: occorreva decidere separatamente le domande contro il conduttore subentrato e il successivo cessionario, nonché la domanda riconvenzionale del primo, se non preclusa da giudicato interno. Il secondo motivo principale è stato dichiarato assorbito, perché la statuizione sulle spese era travolta dalla cassazione del capo principale. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto d’interesse, poiché la statuizione censurata riguardava esclusivamente la domanda relativa al soggetto destinatario della notifica viziata. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, cui è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 36 L. 392/1978

    Sul punto, secondo la ricostruzione ermeneutica condivisibilmente offerta dal giudice della nomofilachia, in caso di cessione del contratto di locazione (contestualmente a quella dell’azienda) effettuata ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 36 senza il consenso del locatore, tra il cedente e il cessionario divenuto successivo conduttore dell’immobile esiste un vincolo di responsabilità sussidiaria, contraddistinta dal mero “beneficium ordinis”, che consente, perciò, al locatore di rivolgersi al cedente, con la proposizione delle relative azioni giudiziali per il soddisfacimento delle obbligazioni inerenti il suddetto contratto, solo dopo che si sia consumato l’inadempimento del cessionario nuovo conduttore, nei cui confronti è necessaria la preventiva richiesta di adempimento mediante la semplice modalità della messa in mora.

    In caso di singola cessione del contratto di locazione contestuale alla cessione d’azienda, effettuata senza il consenso del locatore, la responsabilità del cedente è sussidiaria: il locatore può agire contro di lui dopo l’inadempimento del cessionario e previa messa in mora di quest’ultimo.

  • art. 1294 c.c.

    L’ipotesi invece di plurime cessioni “a catena”, caratterizzate ciascuna dalla dichiarazione di non liberazione dei distinti cedenti, viene a configurarsi tra tutti i cedenti “intermedi” del contratto stesso (compreso il primo) un vincolo di corresponsabilità, rispetto al quale, in assenza di qualsivoglia limitazione ex lege, deve ritenersi normalmente applicabile la regola generale della presunzione di solidarietà (prevista dall’art. 1294 cod. civ.), in virtù della quale tutti i cedenti (a loro volta cessionari) non liberati dal locatore risponderanno, in solido tra loro, dell’obbligazione inadempiuta dall’attuale conduttore

    Nelle cessioni a catena, se i cedenti non sono stati liberati dal locatore, essi rispondono solidalmente dell’obbligazione inadempiuta dall’attuale conduttore, in applicazione della presunzione generale di solidarietà.

  • art. 103 c.p.c.

    Dal punto di vista processuale, la illustrata struttura della coobbligazione solidale tra i conduttori convenuti in lite, escluso ogni rapporto di dipendenza o di subordinazione tra le posizioni degli stessi (escluso cioè che la responsabilità dell’un conduttore presupponga o consegua alla responsabilità dell’altro), determina l’autonomia delle domande cumulativamente proposte nei confronti degli stessi, impedendo la configurabilità di un rapporto unico ed inscindibile.

    La coobbligazione solidale, in assenza di dipendenza o subordinazione tra le posizioni dei convenuti, consente il cumulo di domande autonome e non determina un rapporto processuale unico e inscindibile.

  • art. 332 c.p.c.

    Si versa, cioè, in una tipica fattispecie di litisconsorzio facoltativo con rapporti processualmente scindibili.

    Quando le domande contro più coobbligati solidali sono autonome, ricorre un litisconsorzio facoltativo e le posizioni processuali sono scindibili.

  • art. 354 c.p.c.

    Dalle illustrate considerazioni si inferisce con chiarezza l’erroneità della statuizione resa dalla Corte territoriale: attesa la scindibilità dei rapporti dedotti in causa, il vizio inficiante la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di Ba.Gi. (vizio che, se integrante inesistenza della evocazione in lite, avrebbe importato una pronuncia di absolutio ab instantia, di nullità del giudizio di primo grado e della sentenza conclusiva dello stesso, senza rimessione: Cass. 18/09/2007, n. 19358; Cass. 18/09/2001, n. 11688), non poteva sortire riverbero alcuno sulla (autonoma ma cumulativamente promossa) azione esperita dai locatori nei riguardi di F.G. e R.L., su cui occorreva invece pronunciare nel merito.

    Il vizio relativo alla costituzione del contraddittorio nei confronti di una parte non comporta la rimessione dell’intera causa quando le domande cumulate sono processualmente scindibili; il vizio resta circoscritto alla posizione interessata.

Massime di principio

  • Nella cessione del contratto di locazione contestuale alla cessione d’azienda, effettuata senza il consenso del locatore, il cedente risponde in via sussidiaria, con beneficio d’ordine, e il locatore può rivolgersi a lui dopo l’inadempimento del cessionario e la sua messa in mora.
  • In presenza di cessioni a catena e di cedenti non liberati dal locatore, i cedenti intermedi rispondono solidalmente dell’obbligazione inadempiuta dall’attuale conduttore, salvo una limitazione prevista dalla legge.
  • Le azioni proposte dal locatore contro coobbligati solidali sono processualmente autonome e scindibili quando le rispettive responsabilità non siano in rapporto di dipendenza o subordinazione; il litisconsorzio necessario sussiste invece quando siano in discussione la conclusione, la validità o l’efficacia del contratto di cessione.
  • Un vizio nella notificazione o nell’instaurazione del contraddittorio riguardante una sola parte non travolge le domande autonome e scindibili proposte contro gli altri convenuti e non giustifica la rimessione dell’intera causa.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeObbligazioni solidaliImpugnazioni
RamiLocazioniObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.