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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20425/2017 del 25/08/2017

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di intimazione di pagamento relativo alla tassa automobilistica per l’anno 2001. La contribuente aveva impugnato l’avviso dopo che la CTP di Roma aveva respinto il suo ricorso; la CTR del Lazio, con sentenza n. 4136/01/2015 depositata il 15 luglio 2015, aveva invece accolto l’appello. L’agente della riscossione ha proposto un unico motivo di cassazione, denunciando, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. Ha contestato la decisione nella parte in cui aveva escluso che la mancata impugnazione della cartella di pagamento, dalla quale era seguita l’intimazione, determinasse la conversione del termine di prescrizione in quello ordinario decennale. La contribuente non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l’unico motivo. In base al principio enunciato dalle Sezioni Unite, la mancata impugnazione di un atto di riscossione rende irretrattabile il credito, ma non converte in decennale il termine di prescrizione breve, salvo che vi sia un titolo giudiziale definitivo. Poiché il credito per tassa automobilistica è soggetto a prescrizione triennale e la cartella non impugnata non costituisce titolo giudiziale, la CTR aveva correttamente escluso l’applicazione della prescrizione decennale. Nulla è stato disposto sulle spese di legittimità, non avendo l’intimata svolto difese. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2953 c.c.

    il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo

    La scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione mediante ruolo rende irretrattabile il credito, ma non converte il termine breve di prescrizione in quello ordinario decennale; la conversione presuppone un titolo giudiziale divenuto definitivo.

  • D.L. n. 953/1982, art. 5, comma 51, convertito dalla L. n. 53/1983 e modificato dal D.L. n. 2/1986, art. 3, convertito dalla L. n. 60/1986

    Nella fattispecie in esame, avente ad oggetto riscossione di tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 53 del 1983 e modificato dal D.L. n. 2 del 1986, art. 3 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60 del 1986, la decisione della CTR in questa sede impugnata è conforme al succitato principio di diritto

    Il credito per tassa automobilistica è soggetto a prescrizione triennale; la mancata impugnazione della cartella non trasforma tale termine nel termine ordinario decennale.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione mediante ruolo produce l’irretrattabilità sostanziale del credito, ma non comporta la conversione dell’eventuale prescrizione breve in quella ordinaria decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c.; tale conversione richiede un titolo giudiziale divenuto definitivo.
  • Il credito per tassa automobilistica è soggetto al termine di prescrizione triennale previsto dalla disciplina speciale; la mancata impugnazione della cartella di pagamento non determina, da sola, l’applicazione del termine decennale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossione
RamiTributi
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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