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Cassazione Civile, Ordinanza n. 8738/2017 del 04/04/2017

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitore)

La controversia

La ricorrente aveva acquistato azioni di una banca, di proprietà di un terzo, tramite l’intermediazione della stessa banca, dopo avere stipulato con essa un contratto generale di investimento nel 2010. Ha agito contro la banca e il suo successore chiedendo la restituzione del prezzo pagato, deducendo la nullità del contratto generale di investimento per difetto di forma e perché l’ordine avrebbe ecceduto l’oggetto del mandato; da tale nullità faceva discendere anche la nullità dell’acquisto delle azioni. Il Tribunale di Ferrara, con ordinanza del 17 giugno 2016, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale a favore della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna, ritenendo applicabile l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168/2003, relativo alle controversie concernenti il trasferimento delle partecipazioni sociali o altri negozi aventi tali partecipazioni a oggetto. Con regolamento di competenza, la ricorrente ha contestato tale statuizione, sostenendo che la banca non aveva alienato azioni proprie ma aveva svolto soltanto attività di intermediazione e invocando inoltre il foro esclusivo e inderogabile del consumatore. La banca resistente ha sostenuto che la competenza della Sezione specializzata ha carattere onnicomprensivo quando la domanda attiene al trasferimento di partecipazioni sociali e ha contestato l’applicabilità, o comunque la prevalenza, del foro del consumatore.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza, cassato l’ordinanza del Tribunale di Ferrara e dichiarato competente il Tribunale di Ferrara, al quale ha rimesso la causa. Ha ritenuto che la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa richieda un collegamento diretto della controversia con i rapporti societari o con le partecipazioni sociali, da individuare in base al petitum sostanziale e, in particolare, alla causa petendi. Nel caso concreto, la pretesa era fondata sul contratto generale di investimento, il cui oggetto non erano direttamente le partecipazioni sociali; la domanda di nullità dell’acquisto delle azioni era soltanto consequenziale alla dedotta nullità del contratto di intermediazione. Non ricorreva quindi né la competenza prevista dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168/2003 né quella per connessione prevista dal comma 3. La Corte non ha fondato la decisione sulla questione del foro del consumatore. Non ha disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 3, commi 2 e 3, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168

    La norma ha inteso pertanto valorizzare, ai fini della individuazione della competenza delle Sezioni specializzate, il legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, come affermato in linea generale nelle pronunce delle Sez. U. del 9/2/2015, n. 2360 e dell’11/10/2011, n. 20902.

    La competenza della Sezione specializzata per le controversie societarie e quelle relative alle partecipazioni sociali presuppone un collegamento diretto con tali rapporti o partecipazioni, da verificare sulla base del petitum sostanziale e soprattutto della causa petendi. La mera connessione o il fatto che la domanda produca conseguenze sull’acquisto di azioni non basta quando il negozio posto a fondamento della pretesa ha un oggetto diverso.

Massime di principio

  • La competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa per le controversie relative al trasferimento di partecipazioni sociali o ad altri negozi aventi tali partecipazioni o i diritti inerenti a oggetto richiede che il rapporto societario o la partecipazione siano direttamente rilevanti per la controversia; la verifica va compiuta considerando il petitum sostanziale e, in particolare, la causa petendi.
  • Quando la pretesa è fondata sulla nullità di un contratto di intermediazione finanziaria e la nullità dell’acquisto delle azioni è dedotta soltanto come conseguenza di quella nullità, il fatto che l’intermediario abbia acquistato azioni di una società da un terzo non trasforma la controversia in una lite direttamente relativa al trasferimento delle partecipazioni sociali.
  • La competenza per connessione delle Sezioni specializzate presuppone che sia anzitutto individuabile una controversia rientrante nella competenza di tali sezioni; non opera quando manca il collegamento diretto richiesto dalla disciplina delle controversie societarie.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario

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