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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16289/2017 del 30/06/2017

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento per TARSU relativo all’anno 2012. La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva respinto il ricorso della società contribuente; la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza depositata il 2 dicembre 2015, aveva accolto l’appello della società, ritenendo che l’avviso non fosse adeguatamente motivato perché non erano state allegate le delibere comunali richiamate. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo, rubricato cumulativamente come violazione dell’art. 112 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo e vizio motivazionale, ha contestato, nella sostanza, la violazione della L. n. 212/2000, art. 7: le delibere richiamate nell’avviso avevano contenuto normativo o regolamentare e, secondo il Comune, non dovevano essere allegate. Il secondo motivo è stato assorbito e il suo contenuto non è specificato nel provvedimento.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo manifestamente fondata la censura relativa all’art. 7 della L. n. 212/2000; il secondo motivo è rimasto assorbito. Ha affermato che l’obbligo di allegazione riguarda gli atti che costituiscono la motivazione della pretesa tributaria, non gli atti normativi o regolamentari che legittimano il potere impositivo e sono legalmente conoscibili dal contribuente. Ha inoltre precisato che la pubblicazione delle delibere comunali, prevista dalla legge, si presume e non deve essere specificamente provata dall’ente. La sentenza della CTR è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1

    La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, in tema di accertamento tributario, l’onere di allegazione posto a carico dell’amministrazione finanziaria dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, secondo periodo, dello “altro atto” richiamato nella motivazione dell’avviso di accertamento, ha riferimento agli atti che, rappresentano, appunto, la motivazione della pretesa tributaria che deve essere applicata nell’avviso e non agli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono oggetto di conoscenza “legale” da parte del contribuente.

    L’obbligo di allegazione dell’atto richiamato nell’avviso riguarda gli atti che ne costituiscono la motivazione, ma non si estende agli atti normativi o regolamentari che fondano il potere impositivo e che sono legalmente conoscibili dal contribuente.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65

    D’altronde, che l’allegazione delle delibere a contenuto normativo non valga in alcun modo ad integrare il requisito motivazionale dell’atto impositivo in tema di TARSU si collega all’ulteriore principio secondo cui “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili”.

    La delibera comunale che determina la tariffa TARSU ha contenuto generale o collettivo e non richiede una motivazione destinata al singolo contribuente; la sua allegazione non integra il requisito motivazionale dell’avviso di accertamento.

  • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 124

    E’ appena il caso, infine, di osservare, contrariamente a quanto dedotto dalla controricorrente in memoria che, integrando il sistema di pubblicità legale delle delibero dei Comuni un obbligo di legge (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 124) la pubblicazione delle delibere deve presumersi e non essere oggetto di specifica prova da parte dell’Ente.

    La pubblicazione delle deliberazioni comunali, quale adempimento di pubblicità legale imposto dalla legge, si presume e non richiede una specifica prova da parte del Comune.

Massime di principio

  • L’obbligo di allegazione previsto per gli atti richiamati nella motivazione di un avviso di accertamento tributario riguarda gli atti che concorrono a motivare concretamente la pretesa; non si estende agli atti normativi o regolamentari che legittimano il potere impositivo e sono oggetto di conoscenza legale da parte del contribuente.
  • La deliberazione comunale di determinazione della tariffa TARSU, quale atto amministrativo a contenuto generale o collettivo rivolto a una pluralità indistinta di destinatari, non è soggetta a un obbligo di motivazione riferita al singolo contribuente; la sua allegazione all’avviso non è necessaria per integrare la motivazione dell’atto impositivo.
  • La pubblicazione delle deliberazioni comunali prevista dalla legge come forma di pubblicità legale si presume e non deve essere specificamente provata dall’ente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi

Testo integrale

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