Cassazione Civile, Ordinanza n. 15015/2017 del 16/06/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava l’avviso con cui l’Agenzia delle entrate aveva contestato alla società l’omessa indicazione nei righi RF32 e RF50 delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2002 e 2003 dei costi derivanti da acquisti di merci provenienti da Hong Kong, Stato a fiscalità privilegiata, irrogando le sanzioni previste dall’art. 8, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 471/1997. La Commissione tributaria regionale dell’Umbria aveva rigettato l’appello della contribuente, ritenendo sussistente la violazione e legittime le sanzioni. Con il primo motivo la società denunciava violazione dell’art. 110, comma 11, TUIR, sostenendo che l’obbligo di indicazione non distingueva tra dichiarazione telematica e cartacea e che la copia cartacea dovesse considerarsi l’originale. Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998, contestando che la copia cartacea fosse priva di valore ai fini della verifica della corrispondenza dei dati; deduceva inoltre la propria buona fede, l’effettività e documentazione doganale delle operazioni e l’inoffensività della condotta. Con il terzo motivo denunciava violazione dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, sostenendo che la violazione fosse sanabile mediante dichiarazione integrativa anche dopo l’inizio dell’attività di controllo.
La decisione
La Cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. I primi due sono stati ritenuti infondati: la dichiarazione telematica e la sua presentazione costituiscono un unico atto giuridico che si perfeziona con l’invio; si presume la corrispondenza tra i dati pervenuti all’anagrafe tributaria e quelli del modello cartaceo sottoscritto, mentre spetta al contribuente provare la difformità, con rigorosa prova contraria attinente al sistema informatico di trasmissione. La copia cartacea in possesso del contribuente non costituisce, di per sé, la dichiarazione presentata all’Ufficio. Anche il terzo motivo è stato rigettato: dopo la contestazione della violazione non è consentito regolarizzare l’omessa separata indicazione dei costi, perché la correzione successiva potrebbe eludere le sanzioni previste per l’inosservanza dell’obbligo. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.200 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 110, comma 11, TUIR
l’omessa separata indicazione, nella dichiarazione, delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Stati inseriti nella c.d. black list costituisce violazione della corrispondente prescrizione normativa (prevista sia prima che dopo la commissione di tale violazione, anche se diversamente sanzionata nel tempo)
La disposizione impone la separata indicazione in dichiarazione dei costi relativi a operazioni con imprese residenti o localizzate in Stati a fiscalità privilegiata; l’omissione integra una violazione anche se i costi si riferiscono a operazioni effettive.
art. 3 D.P.R. n. 322/1998
la procedura di presentazione della dichiarazione in via telematica, prevista dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3 comporta che la dichiarazione e la sua presentazione costituiscano, diversamente dal sistema cartaceo (per il quale vi è una dichiarazione distinta dalla prova del suo invio o della sua presentazione all’Ufficio), un unico, complesso atto, che viene ad esistenza giuridica soltanto con l’invio da parte del contribuente
La dichiarazione telematica si perfeziona con l’invio e forma con la presentazione un unico atto; una copia cartacea conservata dal contribuente non può sostituire la dichiarazione trasmessa né attestare da sola dati diversi.
art. 2697, comma 2, c.c.
ne consegue che, ove sia eccepita una discordanza di dati in sede di gravame avverso la cartella di pagamento, non è l’Amministrazione finanziaria a dover fornire la prova della conformità, ma il contribuente a dover dimostrare la difformità, ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 2, trattandosi di deduzione dell’inefficacia del fatto costitutivo della pretesa tributaria azionata
Quando il contribuente deduce che i dati della dichiarazione telematica acquisiti dall’Amministrazione divergono da quelli della propria copia cartacea, grava su di lui la prova della difformità.
art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 471/1997
la C.T.R. dell’Umbria, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello della contribuente Storm S.r.l., ritenendo sussistente la violazione contestata e pienamente legittima l’irrogazione delle sanzioni
La Corte conferma, nel caso deciso, la legittimità delle sanzioni irrogate per l’omessa separata indicazione dei costi in questione.
art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997
dopo la contestazione di una violazione è preclusa ogni possibilità di regolarizzazione, posto che, ove fosse possibile porre rimedio alla mancata separata indicazione dei costi in oggetto (o a qualunque altra irregolarità) anche dopo la contestazione della relativa violazione o l’inizio di attività di verifica e controllo, la correzione stessa si risolverebbe (come rilevato da Corte Cost. n. 392 del 23 luglio 2002) in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni predisposte dal legislatore per l’inosservanza della correlativa prescrizione
La dichiarazione integrativa non consente di regolarizzare l’omessa indicazione dopo che la violazione sia stata contestata o siano iniziate le attività di verifica e controllo, perché ciò permetterebbe di eludere le sanzioni.
Massime di principio
- La dichiarazione fiscale trasmessa telematicamente e la sua presentazione costituiscono un unico atto giuridico, che viene ad esistenza con l’invio; la copia cartacea in possesso del contribuente non è, per ciò solo, la dichiarazione presentata all’Amministrazione.
- In caso di dedotta difformità tra i dati acquisiti dall’Amministrazione a seguito della trasmissione telematica e quelli riportati nella copia cartacea del contribuente, spetta al contribuente provare la difformità; il superamento della presunzione di conformità richiede rigorosa prova contraria riferita al sistema informatico di trasmissione.
- L’omessa separata indicazione in dichiarazione dei costi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Stati a fiscalità privilegiata integra la violazione dell’obbligo dichiarativo, anche se le operazioni sono effettive e documentate.
- Dopo la contestazione della violazione, o l’inizio delle attività di verifica e controllo, non è ammessa la regolarizzazione dell’omessa separata indicazione mediante dichiarazione integrativa, poiché la correzione successiva consentirebbe di eludere le sanzioni previste.
Come è indicizzato
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