Cassazione Civile, Ordinanza n. 6128/2017 del 09/03/2017
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione assembleare del 26 giugno 2013, con la quale il condominio aveva ripartito le spese di riscaldamento sulla base dei consumi, in parte presunti. Avevano dedotto l’erroneità dei dati rilevati dai contabilizzatori di calore installati nelle singole unità e sostenuto che il riparto avrebbe dovuto seguire il metodo utilizzato negli esercizi precedenti, pari al 30% secondo i millesimi e al 70% secondo i consumi, che assumevano convenzionalmente adottato. Il Tribunale di Bologna ha rigettato l’impugnazione; la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. Con il primo motivo di ricorso per cassazione è stata denunciata la violazione degli artt. 1123, 1130 e 1137 c.c., per non essere stata dichiarata invalida la deliberazione che avrebbe ripartito le spese sulla base di consumi presunti o errati, in contrasto con i criteri applicati negli esercizi precedenti. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per l’asserita erronea valutazione delle prove e la mancata ammissione di deduzioni istruttorie dirette a dimostrare il cattivo funzionamento dei contabilizzatori e l’inesattezza dei rilievi. I ricorrenti contestavano inoltre il riparto senza allegare un pregiudizio patrimoniale derivante dai consumi presunti, che riguardavano tre condomini diversi dagli impugnanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per manifesta infondatezza. Ha precisato che sono nulle le deliberazioni che violano i criteri legali o regolamentari di ripartizione delle spese, poiché la maggioranza non può modificare gli obblighi individuali fissati dalla legge o da un accordo, modificabili sul piano convenzionale soltanto con il consenso unanime. Ha altresì ricordato che, negli edifici dotati di sistemi individuali di termoregolazione e contabilizzazione, gli oneri di riscaldamento vanno ripartiti in base ai consumi effettivamente registrati. Tuttavia, dal contenuto della deliberazione riportato nel ricorso non risultava che l’assemblea avesse modificato i criteri legali o convenzionali, sicché non ne ricorreva la nullità. Le doglianze sulla lettura dei consumi e sulla mancata ammissione delle prove miravano a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e a sindacare l’apprezzamento di merito, attività estranea al giudizio di legittimità. Inoltre, i consumi presunti riguardavano tre altri condomini e non le unità dei ricorrenti: mancava quindi la dimostrazione di un apprezzabile pregiudizio personale, consistente in un mutamento della loro posizione patrimoniale, e dunque dell’interesse all’impugnazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido a rimborsare al condominio le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; è stato inoltre dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 1123 c.c.
In via di principio sono da considerare nulle per impossibilità dell’oggetto, e perciò pure impugnabili indipendentemente dall’osservanza del termine perentorio di trenta giorni ex art. 1137 c.c., comma 2, tutte le deliberazioni dell’assemblea adottate in violazione dei criteri normativi o regolamentari di ripartizione delle spese, e dunque in eccesso rispetto alle attribuzioni dell’organo collegiale, seppur limitate alla suddivisione di un determinato affare o di una specifica gestione, non potendo la maggioranza dei partecipanti incidere sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata per legge o per contratto, ed occorrendo, piuttosto, a tal fine, un accordo unanime, espressione dell’autonomia negoziale.
La deliberazione assembleare che viola i criteri normativi o regolamentari di riparto delle spese è nulla; la maggioranza non può modificare la misura degli obblighi dei singoli condomini stabilita dalla legge o dal contratto, occorrendo a tal fine un accordo unanime.
art. 1130 c.c.
In via di principio sono da considerare nulle per impossibilità dell’oggetto, e perciò pure impugnabili indipendentemente dall’osservanza del termine perentorio di trenta giorni ex art. 1137 c.c., comma 2, tutte le deliberazioni dell’assemblea adottate in violazione dei criteri normativi o regolamentari di ripartizione delle spese, e dunque in eccesso rispetto alle attribuzioni dell’organo collegiale, seppur limitate alla suddivisione di un determinato affare o di una specifica gestione, non potendo la maggioranza dei partecipanti incidere sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata per legge o per contratto, ed occorrendo, piuttosto, a tal fine, un accordo unanime, espressione dell’autonomia negoziale.
La sentenza non ricava dall’art. 1130 c.c. una distinta regola interpretativa; lo richiama nell’esaminare la censura relativa alle attribuzioni dell’assemblea e chiarisce che la deliberazione impugnata non aveva modificato i criteri di riparto.
art. 1137 c.c.
Il condomino, il quale intenda proporre l’impugnativa di una delibera dell’assemblea, per l’assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese di gestione, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale.
L’impugnazione della deliberazione che dispone la ripartizione delle spese richiede che il condomino alleghi e dimostri un interesse concreto, derivante da un apprezzabile pregiudizio personale alla propria posizione patrimoniale.
L. 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, commi 5 e 6
D’altro canto, il riparto degli oneri di riscaldamento, negli edifici condominiali in cui siano stati adottati sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare, va fatto per legge in base al consumo effettivamente registrato (si veda la L. 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, commi 5 e 6, come modificato dalla L. n. 220 del 2012; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22573 del 07/11/2016).
Negli edifici condominiali dotati di sistemi individuali di termoregolazione e contabilizzazione del calore, il riparto degli oneri di riscaldamento deve essere basato sui consumi effettivamente registrati.
L. 11 dicembre 2012, n. 220
D’altro canto, il riparto degli oneri di riscaldamento, negli edifici condominiali in cui siano stati adottati sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare, va fatto per legge in base al consumo effettivamente registrato (si veda la L. 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, commi 5 e 6, come modificato dalla L. n. 220 del 2012; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22573 del 07/11/2016).
La legge ha modificato l’art. 26, commi 5 e 6, della L. n. 10/1991; nel quadro normativo così richiamato, gli oneri di riscaldamento vanno ripartiti in base ai consumi effettivamente registrati.
art. 115 c.p.c.
I ricorrenti propongono a questa Corte di rivalutare le risultanze probatorie e di convenire sull’opportunità di procedere a prove esplorative, negate dal Tribunale, e che avrebbero potuto dar conforto all’assunto degli stessi ricorrenti dell’erroneo rilievo dei consumi di calore posti a base del riparto, con ciò investendo il giudice di legittimità di compiti che esulano dai limiti del suo sindacato.
La censura sull’erronea valutazione delle prove e sulla mancata ammissione di ulteriori prove non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio né l’ammissione di prove esplorative.
art. 2697 c.c.
Il condomino, il quale intenda proporre l’impugnativa di una delibera dell’assemblea, per l’assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese di gestione, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale.
Chi impugna una deliberazione di riparto deve allegare e dimostrare il proprio interesse, che presuppone un pregiudizio personale apprezzabile sulla posizione patrimoniale; nel caso concreto, i consumi presunti riguardavano unità di altri condomini.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Nella specie, per quanto del contenuto della deliberazione del 26 giugno 2013 risulta specificamente riportato nel ricorso, come prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma, n. 6, non può affatto sostenersi che l’assemblea del Condominio di via (OMISSIS) avesse con essa, esulando dalle proprie attribuzioni, modificato i criteri di riparto delle spese di riscaldamento stabiliti dalla legge (o comunque dapprima approvati in via convenzionale da tutti i condomini), sicchè è da escluderne la nullità.
Il contenuto della deliberazione rilevante per la censura deve essere specificamente riportato nel ricorso per cassazione; sulla base del contenuto così riprodotto, la Corte ha escluso che la delibera avesse modificato i criteri di riparto.
art. 380-bis c.p.c.
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
La Corte ha definito il ricorso in camera di consiglio secondo il procedimento previsto per i ricorsi ritenuti manifestamente infondati.
art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
La decisione collega la manifesta infondatezza del ricorso alla definibilità in camera di consiglio secondo il procedimento richiamato dall’art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto integrale del ricorso, la Corte dichiara sussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La disposizione ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, in base al quale, in caso di rigetto integrale, è dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Sono nulle le deliberazioni assembleari che, anche se riferite a una singola gestione o a uno specifico affare, violano i criteri legali o regolamentari di ripartizione delle spese e incidono sugli obblighi dei singoli condomini; la maggioranza non può modificare criteri fissati dalla legge o dal contratto, per i quali occorre un accordo unanime.
- Negli edifici condominiali dotati, per ciascuna unità immobiliare, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, le spese di riscaldamento devono essere ripartite in base ai consumi effettivamente registrati.
- Il condomino che impugna una deliberazione per l’asserita erroneità del riparto delle spese deve allegare e dimostrare un interesse concreto, corrispondente a un apprezzabile pregiudizio personale derivante dalla delibera in termini di mutamento della propria posizione patrimoniale.
- La contestazione della valutazione delle prove e della mancata ammissione di ulteriori attività istruttorie non può essere utilizzata in cassazione per ottenere una nuova valutazione del fatto o l’ammissione di prove esplorative; l’interpretazione della deliberazione e l’accertamento dei fatti posti a sua base spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità nei limiti precisati dalla decisione.
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