Sentenza n. 4014/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del -OMISSIS- con il quale è stato decretato il rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente il 28 gennaio 2022 per il rilascio della licenza di porto di fucile per tiro a volo (uso sportivo), nonché di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della licenza di porto di fucile per tiro a volo per ritenuta inaffidabilità del richiedente
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della licenza, preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando anzitutto l'omessa o insufficiente considerazione delle osservazioni presentate nel procedimento: l'estinzione del reato oggetto di un decreto penale di condanna del 2013 per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'assenza di condanne per reati ostativi ai sensi dell'art. 43 TULPS, la risalenza e la natura non allarmante dei procedimenti penali a carico del coniuge, la presentazione di un'istanza di riabilitazione e l'occasionalità e risalenza dei contatti con soggetti pregiudicati. Ha inoltre contestato il difetto di una valutazione concreta della propria personalità e l'irragionevolezza del giudizio prognostico negativo sull'affidabilità nell'uso delle armi.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. In rito procedimentale ha ritenuto infondata la censura relativa al preavviso di rigetto, rilevando che l'amministrazione aveva dato atto delle osservazioni del ricorrente. L'art. 10-bis l. 241/1990 non impone una confutazione analitica e puntuale di ogni singola osservazione, essendo sufficiente una motivazione complessiva e logicamente coerente. Nel merito, il giudice ha affermato che il divieto di detenzione e porto delle armi costituisce la regola generale e che il rilascio del titolo di polizia ha natura eccezionale e discrezionale. L'autorità di pubblica sicurezza può formulare una prognosi di affidabilità considerando qualsiasi comportamento sintomatico di possibile abuso, anche se privo di autonoma rilevanza penale o non seguito da condanna. Ha ritenuto legittima la valutazione complessiva fondata sulla precedente condanna del ricorrente, valutabile nella sua dimensione storica nonostante l'estinzione del reato, sui procedimenti penali pendenti a carico del coniuge convivente e sulle frequentazioni documentate con persone pregiudicate. Tali elementi, considerati unitariamente e in rapporto all'esigenza prioritaria di tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità pubblica, rendevano non irragionevole la prognosi di inaffidabilità. La riabilitazione del coniuge era stata soltanto allegata e non documentata. Il diniego è stato quindi ritenuto adeguatamente motivato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
la partecipazione al procedimento è garantita attraverso la comunicazione dei motivi ostativi e l'esame delle controdeduzioni dell'interessato
L'amministrazione deve esaminare le osservazioni dell'interessato, ma non è tenuta a confutare singolarmente e specificamente ciascun argomento; è sufficiente una motivazione complessiva e logicamente coerente.
La disposizione è richiamata dal ricorrente con riguardo ai reati ostativi al rilascio del titolo, ma la decisione ribadisce che il diniego può fondarsi anche su un giudizio prognostico di inaffidabilità derivante da elementi ulteriori rispetto alle condanne ostative tipizzate.
La causa è stata trattata con modalità da remoto nell'udienza di smaltimento secondo la disposizione richiamata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone indicate nel provvedimento.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali contenuti nella sentenza.
Massime di principio
- Il rilascio delle autorizzazioni di polizia relative al porto o alla detenzione di armi costituisce un'eccezione al generale divieto di disponibilità delle armi ed è subordinato a un giudizio prognostico ampiamente discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza sull'affidabilità del richiedente e sul rischio di abuso.
- Il giudizio di inaffidabilità ai fini del rilascio di un titolo di polizia può fondarsi su qualsiasi comportamento sintomatico di una possibile carenza di affidabilità, anche quando i fatti non abbiano prodotto una condanna penale o non integrino una specifica causa ostativa prevista dalla legge.
- L'amministrazione può valutare il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica anche dopo l'estinzione del reato, l'archiviazione del procedimento o altri esiti processuali favorevoli, poiché la valutazione amministrativa preventiva della pericolosità per l'uso delle armi persegue finalità diverse da quelle repressive del processo penale.
- Nella valutazione dell'affidabilità del richiedente un titolo di polizia possono rilevare anche il contesto familiare e le frequentazioni, quando la presenza di conviventi gravati da pendenze penali o i rapporti con soggetti pregiudicati evidenzino un rischio concreto di disponibilità o uso improprio dell'arma.
- Nel procedimento avviato con preavviso di rigetto, l'amministrazione deve prendere in esame le osservazioni dell'interessato, ma non è obbligata a replicare analiticamente a ogni singola deduzione, purché il provvedimento esponga una motivazione complessiva, coerente e idonea a rendere comprensibili le ragioni del diniego.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1384/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1386/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1387/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1388/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1389/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1390/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →