Cassazione Civile, Ordinanza n. 23867/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto di pagamento intimato in forza di una sentenza di appello, oltre al pagamento mensile fino al rilascio di un immobile. La destinataria del precetto proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il titolo esecutivo fosse radicalmente invalido perché fondato, a monte, su una sentenza di primo grado priva della sottoscrizione del giudice. In subordine, deduceva la nullità della sentenza di primo grado per vizio di costituzione del giudice, con conseguente invalidità anche della sentenza di secondo grado posta a base del precetto. Il Tribunale accoglieva l'opposizione, ma la Corte d'appello riformava la decisione e rigettava l'opposizione. In cassazione la ricorrente lamentava violazione degli artt. 132, 158 e 161 c.p.c. e dell'art. 42 sexies del R.D. n. 12/1941, sostenendo che la sentenza di primo grado fosse affetta da nullità insanabile o comunque da nullità rilevante, con riflessi sulla validità del titolo esecutivo. La controricorrente resisteva chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente che la questione sulla validità ed efficacia della sentenza posta a base del precetto era già stata dedotta nel giudizio di cognizione e decisa con precedente sentenza di legittimità, con la quale era stato escluso che la sentenza di primo grado fosse nulla in modo insanabile ex art. 161, comma 2, c.p.c., ed era stata confermata la validità della sentenza d'appello. Di conseguenza, la sentenza di secondo grado costituente titolo esecutivo è passata in giudicato e non può più essere contestata, né può essere rimessa in discussione nel presente giudizio la nullità della decisione di primo grado, essendo coperta dal giudicato. La Corte ha inoltre osservato che la pendenza di un giudizio di revocazione contro altra sentenza non incide sulla definizione della causa, trattandosi di impugnazioni relative a provvedimenti diversi e non essendo stata disposta alcuna sospensione dell'esecutività del titolo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina l'opposizione all'esecuzione; nel caso concreto l'opposizione è stata proposta contro il precetto fondato su titolo giudiziale.
Richiamato per dedurre il vizio della sentenza di primo grado, in particolare la mancanza di sottoscrizione o di requisiti essenziali del provvedimento.
Richiamato in subordine per sostenere un vizio di costituzione del giudice idoneo a invalidare la decisione di primo grado.
La Corte ribadisce che la sentenza di primo grado, al più, era nulla ai sensi del comma 1 e non nulla insanabilmente ai sensi del comma 2; la questione, essendo già decisa, è coperta da giudicato.
È richiamato per affermare che, in caso di nullità insanabile del primo grado, il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice; nel caso concreto ciò non è stato ritenuto necessario e la sentenza d'appello è stata poi confermata.
Richiamato per evidenziare che la Corte di cassazione, nel precedente giudizio, non ha disposto rinvio al primo giudice, confermando la validità della decisione di appello.
Norma sul procedimento camerale accelerato, richiamata per la trattazione del ricorso e della memoria.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 42 sexies R.D. n. 12/1941
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del dedotto vizio di sottoscrizione/costituzione del giudice.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando la validità del titolo esecutivo dipende da una questione già dedotta e decisa con sentenza passata in giudicato nel precedente giudizio di cognizione, tale questione non può essere nuovamente proposta in sede di opposizione all'esecuzione.
- La nullità della sentenza di primo grado, se non qualificabile come nullità insanabile, non travolge automaticamente la successiva sentenza di appello, specie quando questa sia stata confermata in sede di legittimità.
- L'opposizione all'esecuzione non può essere utilizzata per rimettere in discussione un giudicato formatosi sulla validità ed efficacia del titolo esecutivo.
- La pendenza di un'impugnazione contro un diverso provvedimento non incide, di regola, sulla definizione del giudizio relativo ad altro titolo esecutivo, in assenza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo stesso.
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