Cassazione Penale, Sentenza n. 2740/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il decreto che confermava la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (anni 3). Il ricorrente deduceva violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), sostenendo che la motivazione della Corte territoriale fosse apparente e dunque inesistente in relazione all'attualità della pericolosità sociale. In particolare, contestava che la Corte avesse ritenuto la pericolosità sulla base di fatti (appartenenza a sodalizio mafioso, rapporti con esponenti di vertice, ruolo apicale in associazione per delinquere) risalenti al 2014-2015 senza valutare adeguatamente il buon comportamento carcerario, l'attività lavorativa svolta in detenzione e l'assenza di contatti recenti con la consorteria, nonché senza confrontarsi con orientamenti di Corte Costituzionale e Sezioni Unite relativi alla pericolosità in caso di detenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, per cui le censure di mera motivazione sono inammissibili salvo il caso di motivazione del tutto inesistente o apparente. La Corte ha valutato che la motivazione della Corte d'appello non fosse avulsa dalle risultanze processuali: essa aveva esposto elementi concreti (ruolo e rapporti del proposto, periodo delle condotte) e motivato perché il buon comportamento carcerario non dimostrava un significativo e radicale mutamento delle scelte di vita. Le doglianze dedotte erano, in larga parte, ricostruzioni critiche della fattispecie (vizio di motivazione) non sindacabili in cassazione nel procedimento di prevenzione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (Codice delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione)
Stabilisce il regime giurisdizionale per le misure di prevenzione: nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2; disciplina i presupposti per l'applicazione della sorveglianza speciale (art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d.)
Riguarda l'associazione di tipo mafioso; nel provvedimento è richiamata quale fattore indicativo della pericolosità sociale del proposto
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la sentenza ricorda che non è sindacabile in cassazione il vizio di motivazione salvo che questa sia del tutto inesistente o apparente (qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato)
Richiamato in combinato disposto per l'obbligo di motivazione del giudice d'appello nel procedimento di prevenzione (obbligo di provvedere con decreto motivato)
Prevede la condanna alle spese e eventuale ammenda per i ricorsi manifestamente infondati; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione (misure antimafia) il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge conforme al d.lgs. 159/2011; le critiche di merito o di motivazione sono, in genere, inammissibili in cassazione salvo il caso di motivazione del tutto inesistente o meramente apparente.
- La motivazione è considerata "apparente" solo se è del tutto avulsa dalle risultanze processuali, si fonda su asserzioni apodittiche, argomentazioni di puro genere o assenza totale del percorso logico; contestazioni che implichino una diversa valutazione probatoria costituiscono critiche motivazionali non sindacabili.
- Il buon comportamento carcerario e la partecipazione ad attività in detenzione non eliminano automaticamente l'attualità della pericolosità sociale: per escluderla occorre dimostrare un significativo e radicale mutamento delle scelte di vita, con elementi probatori concreti e specifici.
- Quando si impugna in cassazione un provvedimento di prevenzione è essenziale qualificare le censure come vere violazioni di legge (artt. previsti dal d.lgs. 159/2011) o dimostrare che la motivazione è del tutto inesistente; semplici richieste di riconsiderazione dei fatti o della valutazione probatoria saranno dichiarate inammissibili.
- Per ottenere successo in un ricorso su motivazione 'apparente' è necessario mostrare che il giudice non ha fornito alcun ancoraggio alle risultanze processuali o ha usato formule generiche non pertinenti al caso concreto; contrapporre meramente deduzioni alternative sulle stesse prove non è sufficiente.
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