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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18410/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 25/09/2020. Contestazioni principali: I) omissione del deposito del verbale contenente gli esiti dell'alcoltest (art. 366 c.p.p.), con richiesta di inutilizzabilità dell'atto e, in mancanza di prova del tasso alcolico, assoluzione; II) contestazione della regolarità tecnica dell'etilometro (omologazione e revisioni periodiche), richiamando artt. 379 d.P.R. 495/92 e artt. 3 e 4 d.m. 196/90 e la circolare n. 87/91, con la tesi che l'accertamento sarebbe invalido se non provata la continuità e tempestività delle verifiche; III) criticità sulla valutazione del tempo intercorso tra guida e primo test (34 minuti) e sul profilo della sintomatologia, sostenendo che la curva alcolemica poteva rendere il tasso durante la guida inferiore al limite; IV) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto: - l'omesso deposito del verbale dell'alcoltest costituisce mera irregolarità e non nullità, quindi non invalida automaticamente l'utilizzabilità dell'atto; - in tema di etilometro, la giurisprudenza più recente richiede che il pubblico ministero provi l'omologazione e le revisioni dell'apparecchio solo se l'imputato ha previamente adempiuto all'onere di allegazione di fatti specifici relativi al malfunzionamento; la difesa non ha fornito allegazioni idonee a porre il problema in termini tali da invertire l'onere probatorio; - la Corte d'appello ha adeguatamente desunto dall'istruttoria (scontrino dell'alcoltest, annotazione di servizio del 18/2/2017 acquisita in udienza) che l'apparecchio era omologato e revisionato fino a maggio 2017; - il tempo intercorso tra guida e test (circa 34 minuti), valutato unitamente a sintomi rilevati e deposizioni testimoniali, non rende illogica la conclusione che il tasso fosse penalmente rilevante durante la guida; - l'istituto di cui all'art. 131-bis c.p. è stato correttamente escluso dalla Corte di merito in ragione dell'entità del tasso alcolico, dell'orario notturno e della presenza di un passeggero. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b) codice della strada

    Norma penale contestata: guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico nella fascia rilevante penalmente; è il fatto-reato oggetto del procedimento.

  • art. 366 cod. proc. pen.

    L'omesso deposito del verbale degli esiti dell'alcoltest è qualificato dalla Corte come mera irregolarità procedurale e non come causa di nullità o inutilizzabilità automatica dell'atto.

  • art. 356 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che il difensore può assistere agli atti di polizia giudiziaria senza diritto a un preventivo avviso; giustifica la natura urgente/indifferibile degli atti di polizia giudiziaria.

  • d.P.R. n. 495/1992, art. 379 (commi 5-8)

    Indica le verifiche cui devono essere sottoposti gli etilometri per l'omologazione; la Corte osserva che la mera violazione formale non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova, ma la prova della regolarità può essere posta a carico del P.M. se la difesa ha allegato specificamente il vizio.

  • D.M. 196/1990, artt. 3 e 4

    Norme tecniche richiamate nella discussione sulla regolarità degli strumenti; considerate dal giudice nel quadro delle verifiche tecniche richieste.

  • d.lgs. n. 285/1992, art. 45, comma 6

    Citato con riferimento alla pronuncia di illegittimità parziale della Corte Costituzionale che ha inciso sull'orientamento giurisprudenziale riguardo alle verifiche periodiche degli strumenti di accertamento.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Istituto della speciale tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della sua applicazione in presenza di un tasso alcolico rilevante, orario notturno e presenza di un passeggero.

  • Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 87/1991

    Richiamata dalla difesa per sostenere l'obbligo di visite periodiche annuali sugli etilometri; la Corte ha comunque valutato che in concreto fossero presenti documenti idonei a dimostrarne la regolarità fino alla data indicata.

Massime di principio

  • Il mancato deposito del verbale dell'alcoltest non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento: è in genere considerato un'irregolarità procedurale che incide soprattutto sui termini per l'attività difensiva.
  • Se la difesa contesta la funzionalità/omologazione dell'etilometro deve adempiere a un onere di allegazione concreto e specifico; solo dopo tale allegazione il pubblico ministero è tenuto a fornire la prova dell'omologazione e delle revisioni.
  • La violazione formale delle norme tecniche sugli strumenti (art. 379 d.P.R. 495/92, d.m. 196/90) non determina automaticamente l'inutilizzabilità dell'accertamento: la questione va valutata nel contesto probatorio concreto.
  • Il tempo intercorso tra la guida e la prova alcolimetrica (es. 30-40 minuti) non annulla di per sé il valore del rilevamento; il giudice deve valutare anche sintomi, testimonianze e circostanze (luogo, comportamento, deposizioni) per stabilire se il tasso era già penalmente rilevante durante la guida.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva della tenuità: tassi elevati, orario notturno e presenza di passeggeri sono fattori che ostano alla sua applicabilità.
  • Per la difesa: documentare e allegare elementi concreti relativi a malfunzionamento, mancate revisioni o incongruenze tecniche è essenziale per spostare l'onere probatorio sul P.M.; per l'accusa: conservare e allegare scontrini, annotazioni di servizio, certificati di omologazione e verbali di revisione per dimostrare la regolarità dell'apparecchio.

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