Cassazione Civile, Ordinanza n. 23029/2026 del 10/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni medici, iscritti tra il 1996 e il 2006 al corso di formazione in medicina generale, hanno agito nel 2018 contro lo Stato chiedendo il risarcimento del danno per avere percepito durante il corso una borsa di studio inferiore rispetto a quella riconosciuta agli iscritti alle scuole di specializzazione in medicina. Sostenevano che i due percorsi formativi fossero sostanzialmente sovrapponibili, che la differenza di trattamento economico fosse irragionevole e discriminatoria e che lo Stato avesse violato obblighi comunitari omettendo o ritardando il corretto recepimento delle direttive europee richiamate. Con i due motivi di ricorso in cassazione hanno insistito sulla violazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie, sulla pretesa esistenza di un principio di parità di trattamento tra medici specializzandi e medici in formazione generale, nonché sul mancato adeguamento e rivalutazione della borsa, sostenendo anche l'inapplicabilità del blocco delle retribuzioni pubbliche. Hanno quindi chiesto la cassazione della sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto della domanda risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi esaminabili nel merito nonostante la pedissequa riproduzione dell'atto d'appello, ma li ha giudicati infondati. Ha affermato che non esiste nell'ordinamento dell'Unione un obbligo di remunerare in una misura predeterminata i corsisti di medicina generale, né un principio comunitario di parità di trattamento tra tali corsi e le scuole di specializzazione. Ha inoltre rilevato che la diversa disciplina economica discende da una scelta legislativa non imposta dal diritto sovranazionale e non costituzionalmente necessitata, essendo diversi natura, contenuto e finalità dei due percorsi formativi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di legittimità e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10 Cost.
richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate; la Corte esclude comunque l'esistenza di un obbligo giuridico di pari trattamento economico derivante dal diritto comunitario.
artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c.
richiamati dai ricorrenti tra i parametri di censura; non ritenuti idonei a fondare il preteso diritto risarcitorio.
art. 6 del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257
richiamato dai ricorrenti; la Corte esclude che dalla disciplina possa ricavarsi una misura comunitariamente imposta della remunerazione.
richiamato dai ricorrenti; non fonda un obbligo di parificazione economica tra i due percorsi formativi.
art. 8 D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517
richiamato nel secondo motivo; non incide sulla soluzione adottata dalla Corte.
art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266
richiamato nel secondo motivo; non ritenuto decisivo per il riconoscimento del danno.
art. 7, comma 1, d.l. 384/1992
invocato dai ricorrenti per sostenere l'inapplicabilità del blocco delle retribuzioni pubbliche; la Corte non accoglie la censura perché manca a monte un illecito risarcibile.
richiamato ai fini della maggiorazione delle spese in proporzione al numero dei ricorrenti.
art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.
richiamato per rinviare alle ulteriori considerazioni già svolte in precedente arresto della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.
richiamato nel secondo motivo; la Corte non ravvisa un errore decisivo in relazione alla domanda proposta.
art. 5 Trattato CEE
richiamato dai ricorrenti tra le fonti comunitarie asseritamente violate; la Corte nega che esse impongano la remunerazione richiesta.
art. 189 Trattato CEE
richiamato dai ricorrenti tra le fonti comunitarie asseritamente violate; non emerge un obbligo di misura della borsa di studio.
Direttive 86/457/CEE, 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 2005/36/CE
richiamate dai ricorrenti; la Corte afferma che non consentono di desumere una misura predeterminata della remunerazione né un principio di parità economica tra i corsi.
Massime di principio
- Quando la censura di ricorso è formulata in modo ambiguo o inutilmente pedissequo rispetto all'atto di appello, il giudice di legittimità deve, se possibile, interpretarla nel senso che consenta una decisione di merito e non una declaratoria di inammissibilità, purché sia comunque individuabile la base giuridica del controllo richiesto.
- In materia di responsabilità dello Stato per omesso o tardivo recepimento di direttive europee, il risarcimento presuppone l'esistenza di un obbligo giuridico specifico imposto dall'ordinamento sovranazionale; in mancanza di una norma dell'Unione che determini la misura della prestazione o imponga un determinato trattamento, non può configurarsi un illecito risarcibile.
- La diversa disciplina economica tra corsi di formazione in medicina generale e scuole di specializzazione è giustificata dalla diversità di natura, contenuto, finalità e assetto organizzativo dei due percorsi; non è quindi configurabile un obbligo generale di parificazione retributiva.
- Se il diritto dell'Unione lascia agli Stati membri un margine di scelta sulla misura della remunerazione, la decisione legislativa nazionale di differenziare i trattamenti economici non integra, di per sé, responsabilità dello Stato.
- Non può essere riconosciuto un danno da mancata equiparazione economica quando la pretesa si risolve nella contestazione di una scelta di politica legislativa non imposta dal diritto sovranazionale né costituzionalmente necessitata.
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