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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13003/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una richiesta di liquidazione dei compensi del difensore per l'attività svolta in favore di un soggetto coinvolto in un giudizio contabile per danno erariale. La Corte dei conti aveva disposto accertamenti sui requisiti reddituali per il patrocinio a spese dello Stato e, all'esito, aveva revocato retroattivamente l'ammissione al beneficio, ritenendo superata la soglia di legge sulla base di movimentazioni finanziarie del nucleo familiare: versamenti sul conto della coniuge, operazioni finanziarie svolte da quest'ultima per conto del datore di lavoro e movimenti su rapporti con Poste Italiane/Postepay. L'opposizione del beneficiario era stata rigettata. In cassazione il ricorrente ha proposto sette motivi: violazione del contraddittorio per l'utilizzo di fatti non previamente contestati; mancanza dei requisiti della presunzione semplice; violazione dell'onere della prova e imposizione di una probatio diabolica; omesso esame di documenti e fatto decisivo; erronea qualificazione come redditi in nero delle movimentazioni operate dalla coniuge quale delegata del datore di lavoro; errore percettivo sui documenti relativi a Poste Italiane/Postepay; errato calcolo del reddito della coniuge e conseguente superamento della soglia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che, contro le decisioni della Corte dei conti, il ricorso per cassazione è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, cioè per difetto assoluto o relativo di giurisdizione, mentre non sono deducibili errores in iudicando o in procedendo, né contestazioni sulla ricostruzione del fatto o sull'applicazione delle norme sostanziali e processuali. Tutti i motivi articolati dal ricorrente, pur formalmente denunciando violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a criticare il concreto esercizio del potere decisionale della Corte dei conti nella verifica dei requisiti reddituali per il patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002

    disciplina i requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte lo richiama come parametro della verifica del superamento della soglia di reddito.

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    prevede il ricorso in opposizione avverso il provvedimento sul patrocinio a spese dello Stato, utilizzato dal ricorrente davanti alla Corte dei conti.

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    consente il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti solo per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 362 cod. proc. civ.

    delimita il ricorso per cassazione avverso le decisioni dei giudici speciali ai soli motivi di giurisdizione.

  • art. 207 codice di giustizia contabile

    richiamato quale base normativa del sindacato della Cassazione sulle decisioni della Corte dei conti, limitato ai motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 172 e ss. codice di giustizia contabile

    indica il rito applicabile alla fase di opposizione davanti alla Corte dei conti in composizione collegiale.

  • art. 101 cod. proc. civ.

    invocato dal ricorrente per dedurre la violazione del contraddittorio su un fatto posto a base della decisione.

  • art. 2729 cod. civ.

    richiamato per contestare la gravità, precisione e concordanza della presunzione semplice utilizzata dal giudice contabile.

  • art. 2697 cod. civ.

    invocato per contestare la ripartizione dell'onere della prova e l'asserita probatio diabolica posta a carico dell'opponente.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    richiamato più volte per lamentare omesso esame o errata percezione del materiale documentale e delle risultanze probatorie.

  • art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.

    usato dal ricorrente per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale, ma la Corte osserva che tali censure non sono ammissibili come motivi di giurisdizione.

  • art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.

    richiamato per il dedotto omesso esame di fatti decisivi; la Corte lo considera estraneo ai motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Avverso le decisioni della Corte dei conti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione; non sono quindi deducibili errori di diritto sostanziale o processuale, né vizi di motivazione o di ricostruzione del fatto.
  • I motivi inerenti alla giurisdizione riguardano esclusivamente i limiti esterni della potestas iudicandi, cioè il difetto assoluto o relativo di giurisdizione; resta invece insindacabile in cassazione il cattivo esercizio della giurisdizione da parte del giudice contabile.
  • Le doglianze che mirano a contestare la valutazione delle prove, l'apprezzamento delle presunzioni, la ricostruzione del reddito o la corretta lettura dei documenti integrano, al più, errores in iudicando o in procedendo, ma non un vizio di giurisdizione.
  • Nel giudizio sul patrocinio a spese dello Stato, la verifica del superamento della soglia reddituale può essere compiuta dal giudice anche mediante presunzioni semplici, purché tale apprezzamento resti nei limiti del merito e non si trasformi in una questione di giurisdizione.
  • Quando il ricorso per cassazione contro una decisione della Corte dei conti è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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