Cassazione Civile, Ordinanza n. 23172/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, l'amministrazione finanziaria aveva notificato una prima comunicazione di richiesta documenti relativa alla dichiarazione dei redditi; successivamente aveva emesso cartella di pagamento per il recupero di somme, richiamando un presunto avviso di irregolarità/esito del controllo formale. Il contribuente ha impugnato la cartella sostenendo che la comunicazione di esito del controllo formale indicata in cartella non gli fosse mai stata notificata e che la mancata notifica dell'atto presupposto rendesse nulla la cartella. In cassazione ha denunciato la violazione dell'art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che il procedimento prevede due distinti momenti: il primo, di richiesta di chiarimenti e documenti, e il secondo, di comunicazione dell'esito del controllo formale; la Corte di merito avrebbe erroneamente equiparato il primo atto al secondo, senza considerare che la cartella si fondava su un atto successivo mai notificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza di merito era sorretta da una doppia ratio decidendi: da un lato l'accertamento in fatto che la comunicazione di irregolarità richiamata nella cartella era stata regolarmente notificata il 24 luglio 2021, con conseguente tardività delle censure; dall'altro che il contribuente aveva comunque dimostrato di conoscere l'esito del controllo presentando istanza di autotutela e documentazione, sicché operava il principio del raggiungimento dello scopo. Poiché il ricorso non aveva validamente aggredito entrambe le rationes, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973
il comma 3 disciplina l'invito al contribuente a fornire chiarimenti e documenti; il comma 4 riguarda la comunicazione dell'esito del controllo formale con indicazione dei motivi della rettifica. Gli atti hanno contenuto e funzione distinti e non sono automaticamente equivalenti.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
le eccezioni relative ai vizi dell'atto devono essere proposte nel termine di 60 giorni; in difetto, risultano tardive.
in presenza di doppia conforme è preclusa la censura che si risolva nell'omesso esame di fatti decisivi.
richiamato per la definizione accelerata e per le conseguenze sanzionatorie connesse alla decisione conforme alla proposta.
la Corte ha condannato la parte ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte per responsabilità aggravata.
la Corte ha disposto il pagamento di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito è fondata su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve investire specificamente tutte le rationes; l'omessa impugnazione anche di una sola determina l'inammissibilità per difetto di interesse.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito.
- Nei procedimenti di controllo formale, l'invito a produrre documenti e la successiva comunicazione dell'esito del controllo hanno funzioni diverse; la loro distinzione rileva ai fini della validità della pretesa e della tempestività delle contestazioni.
- La nullità di un atto non può essere dichiarata quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, se la natura sostanziale dell'atto non impedisce l'applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.
- In presenza di doppia conforme, la censura sul mancato esame di fatti decisivi è preclusa nei limiti previsti dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
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