Cassazione Civile, Ordinanza n. 35048/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto di far valere, in compensazione con un credito dell'INPS nei suoi confronti risultante da titolo giudiziale, un controcredito per spese legali che egli assumeva essere inesigibile. Il Giudice di pace aveva dichiarato inammissibile la domanda. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 38 della L. n. 111 del 2011 e degli artt. 1242 e 1243 c.c., sostenendo che la disciplina richiamata riguardasse soltanto le condizioni e le modalità di pagamento dei compensi professionali legali in favore di enti previdenziali e il divieto di notifica del correlato titolo esecutivo per 120 giorni, senza incidere sulla compensabilità del credito; quindi il giudice di merito avrebbe errato nel negare la compensazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata era stata pronunciata ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., perché di valore inferiore a 1.100 euro, come indicato dallo stesso ricorrente; pertanto era impugnabile, ai sensi dell'art. 339, terzo comma, c.p.c., solo con appello, anche perché la censura investiva principi regolatori della materia in tema di compensabilità dei crediti verso enti previdenziali. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma che disciplina le modalità di richiesta e il differimento della notifica del titolo esecutivo per i compensi professionali dovuti da enti previdenziali, ma la Corte non ne esamina il merito poiché il ricorso è dichiarato inammissibile
invocato per sostenere la compensazione tra crediti; la Corte non entra nel merito della relativa applicazione
invocato per sostenere la compensazione giudiziale; la Corte non entra nel merito della relativa applicazione
art. 113, secondo comma, c.p.c.
la sentenza del giudice di pace di valore inferiore a 1.100 euro è stata resa secondo equità
le sentenze rese secondo equità sono impugnabili con appello solo per violazione dei principi regolatori della materia
richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso
Massime di principio
- Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, quando il valore della controversia è inferiore alla soglia prevista, non sono direttamente ricorribili per cassazione sulle ordinarie violazioni di legge, ma solo appellabili nei limiti consentiti dall'art. 339, terzo comma, c.p.c.
- Quando la censura investe i principi regolatori della materia, la parte deve utilizzare il rimedio dell'appello contro la sentenza equitativa del giudice di pace, non il ricorso per cassazione.
- La deduzione di una violazione delle norme sulla compensazione non consente di eludere il regime delle impugnazioni applicabile alla sentenza resa secondo equità, se la decisione di merito è devolvibile solo con appello.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte soccombente è condannata alle spese ed è dovuto, se ricorrono i presupposti, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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