Cassazione Penale, Ordinanza n. 35525/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bologna ha confermato la responsabilità dell'imputato per tentato furto, ritenendo sussistente la recidiva specifica e infraquinquennale e negando la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. per abitualità, desunta dalla commissione di più reati della stessa indole. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato la medesimezza dell'indole dei reati precedenti rispetto al fatto sub iudice: in particolare, avrebbe considerato un precedente furto ma non un precedente rapina, e ciò renderebbe insussistente il requisito dell'abitualità, che richiederebbe almeno altri due reati della stessa indole del reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano infatti accertato, con statuizioni non censurate in modo efficace, la recidiva specifica e infraquinquennale, fondata su precedenti della stessa indole ai sensi dell'art. 99, comma 1, n. 1, c.p.; tale medesimezza di indole integra abitualità ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Conseguentemente l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice accerti una situazione di abitualità desunta da precedenti reati della stessa indole.
La recidiva specifica presuppone precedenti della stessa indole del reato per cui si procede; tale dato è valorizzato come indice di abitualità ostativa al beneficio di cui all'art. 131-bis c.p.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere enunciato in modo chiaro e confrontarsi con la decisione impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché viene meno la funzione stessa dell'impugnazione.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la particolare tenuità del fatto è esclusa quando risulti una situazione di abitualità del comportamento, desumibile da precedenti reati della stessa indole.
- La valutazione sull'abitualità può fondarsi sull'accertamento della recidiva specifica, ove il giudice di merito abbia già riconosciuto precedenti omogenei e tale accertamento non sia efficacemente censurato in cassazione.
- Non è sufficiente contestare in astratto il numero o la natura dei precedenti: il ricorso deve spiegare perché la motivazione che ha ritenuto ostativa l'abitualità sarebbe giuridicamente o logicamente errata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35453/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35455/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35458/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35459/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35465/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35466/2025 del 30/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →