Cassazione Civile, Ordinanza n. 04539/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal collocamento in CIGS di alcuni dipendenti con mansioni di pilota appartenenti al personale navigante tecnico di una compagnia aerea, a seguito di accordi sindacali aziendali del 23 giugno 2011 e del 27 dicembre 2012. Il Tribunale aveva dichiarato illegittima la collocazione in CIGS e condannato la società al pagamento di somme a favore dei lavoratori. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione principale della società e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale di due lavoratori, ha riconosciuto il loro diritto al risarcimento del danno pari alla differenza retributiva maturata nel periodo di illegittima CIGS, oltre al rimborso di spese per mantenimento del type rating e specializzazione a favore di uno di essi, nonché al risarcimento del danno da perdita di professionalità. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione degli accordi aziendali; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dismissione di alcuni aeromobili Airbus e sulla conseguente impossibilità di impiego del personale abilitato; 3) violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. per asserita erronea quantificazione del danno e pretesa applicazione del principio di non contestazione; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere rispetto a una posizione soggettiva indicata nel ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'interpretazione di accordi sindacali aziendali è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione di canoni ermeneutici, mentre qui la censura mirava in realtà a sostituire una diversa lettura del testo; il secondo perché la doglianza, sotto l'etichetta dell'omessa pronuncia, tendeva a denunciare un omesso esame di fatto decisivo, precluso in presenza di doppia conforme; il terzo perché non colpiva la ratio decidendi, dato che la Corte territoriale non aveva applicato il principio di non contestazione ma aveva liquidato il danno mediante calcoli aritmetici fondati su buste paga e tabelle dei lavoratori, secondo i criteri consolidati per l'illegittima collocazione in CIGS; il quarto per difetto di autosufficienza, non essendo chiaro l'interesse processuale riferito a un soggetto non adeguatamente evocato e non risultando la necessità di una pronuncia nel merito invece che di correzione materiale. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e, per effetto del rigetto/inammissibilità, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
I motivi ex art. 360 c.p.c. non possono essere usati per rimettere in discussione l'interpretazione di accordi aziendali riservata al giudice di merito, né per veicolare come violazione di legge una censura che in realtà mira a contestare l'accertamento di fatto.
È richiamato come canone ermeneutico per l'interpretazione dei contratti/accordi, ma la Corte ribadisce che la censura è inammissibile quando si risolve in mera contrapposizione di una diversa lettura del testo.
È richiamato insieme all'art. 1362 c.c. come criterio interpretativo degli accordi aziendali, la cui applicazione concreta resta riservata al giudice di merito.
La doglianza per omessa pronuncia è inammissibile quando ciò che si lamenta è, in sostanza, l'omesso esame di un fatto o una deduzione istruttoria, non una vera domanda o eccezione su cui il giudice dovesse pronunciarsi.
La responsabilità del datore di lavoro per illegittima collocazione in CIGS è ricondotta all'inadempimento contrattuale.
Il danno da illegittima collocazione in CIGS va risarcito integralmente e quantificato almeno in relazione ai compensi retributivi che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo di inadempimento.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'interpretazione degli accordi sindacali aziendali è affidata al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio di motivazione nei limiti consentiti; non è ammissibile trasformare la censura in una richiesta di nuova interpretazione del testo contrattuale.
- La deduzione di omessa pronuncia richiede che il giudice abbia realmente omesso di decidere su una domanda o eccezione; se la censura riguarda invece la mancata considerazione di un fatto storico rilevante, essa si risolve in un motivo sull'omesso esame del fatto, non proponibile quando la decisione di merito sia sorretta da doppia conforme nei limiti di legge.
- Nel giudizio di risarcimento per illegittima collocazione in CIGS o mancata rotazione, il danno è conseguenza dell'inadempimento del datore di lavoro e va liquidato secondo l'art. 1223 c.c. in misura commisurata, almeno, alle retribuzioni perdute nel periodo di illegittima sospensione.
- La censura di violazione delle regole sulla quantificazione del danno è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contestare il metodo di calcolo senza incidere sulla giustificazione giuridica della liquidazione.
- In cassazione il motivo deve essere autosufficiente e chiarire interesse, contenuto della decisione impugnata e vicenda processuale; in difetto, la censura è inammissibile.
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