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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22276/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Una titolare di farmacia aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo con cui le era stato richiesto il pagamento di € 36.000,00 a titolo di canoni relativi a un contratto qualificato in giudizio come comodato precario immobiliare oneroso, stipulato per l’uso dell’immobile in cui svolgeva l’attività. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato nullo il contratto per difetto di registrazione ex art. 1, comma 346, l. n. 311/2004 e aveva ritenuto tardiva la documentazione della registrazione, depositata dopo le preclusioni istruttorie. La Corte d’appello aveva invece riformato la decisione, ammettendo la prova della registrazione sopravvenuta e ritenendo anche astrattamente esperibile la rimessione in termini. In cassazione l’opponente ha dedotto violazione degli artt. 115, 183, comma 6, 153, comma 2, e 294, comma 2, c.p.c., sostenendo che la documentazione fosse inammissibile perché prodotta dopo la maturazione delle preclusioni e che non ricorressero i presupposti della rimessione in termini. La controparte ha proposto ricorso incidentale condizionato, censurando la qualificazione del rapporto e l’esclusione dell’applicabilità del rito locatizio ex art. 447-bis c.p.c., con conseguente tempestività dell’opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo corretta l’ammissione della prova della registrazione sopravvenuta, poiché le preclusioni istruttorie non impediscono la deduzione e la documentazione di fatti verificatisi dopo il loro maturare. Ha precisato che la rimessione in termini era una motivazione superflua e comunque erronea, perché l’istituto presuppone il mancato compimento di un atto dovuto e possibile per causa non imputabile, mentre qui si trattava dell’introduzione di un fatto nuovo. Ha inoltre osservato che la ricorrente non aveva censurato la decisiva questione della rilevanza della registrazione tardiva ai fini della debenza dei canoni per il periodo anteriore. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito, poiché il rigetto del ricorso principale ha fatto venir meno l’interesse all’esame della questione di rito sollevata incidentalmente. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 346, l. n. 311/2004

    la registrazione del contratto rileva come fatto che può intervenire anche dopo le preclusioni istruttorie; il suo compimento e la relativa prova sono ammissibili nel processo se il fatto è sopravvenuto.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel motivo di ricorso per contestare l’utilizzo della prova documentale tardiva; la Corte non ne ravvisa violazione.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    le preclusioni istruttorie non operano rispetto a fatti sopravvenuti, sicché la documentazione della registrazione successiva non è preclusa.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    la rimessione in termini presuppone un’attività omessa per causa non imputabile; non è lo strumento corretto per introdurre un fatto nuovo sopravvenuto.

  • art. 294, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza accoglimento della censura.

  • art. 447-bis c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l’applicabilità del rito locatizio al rapporto; la questione resta assorbita.

  • art. 641 c.p.c.

    il ricorso incidentale sosteneva che, ove applicabile il rito locatizio, il termine di quaranta giorni per l’opposizione andasse computato dal deposito e non dalla notificazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata in vista della decisione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sono stati dichiarati i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le preclusioni istruttorie non impediscono la deduzione e la prova di un fatto sopravvenuto, poiché esse operano solo rispetto a fatti e prove riferiti a circostanze già esistenti o conoscibili nel momento in cui maturano.
  • La rimessione in termini non è lo strumento per introdurre nel processo un fatto nuovo già verificatosi in corso di causa: essa presuppone, invece, il mancato compimento di un atto processuale dovuto per causa non imputabile.
  • Quando il motivo di ricorso censura solo l’ammissibilità della prova del fatto sopravvenuto ma non contesta la sua idoneità sostanziale a incidere sulla pretesa dedotta, la questione decisiva sulla rilevanza del fatto resta estranea al sindacato di legittimità.
  • Il ricorso incidentale condizionato proposto da parte vittoriosa nel merito resta assorbito se il ricorso principale viene rigettato e la questione incidentale era stata comunque già decisa dal giudice di merito; in tal caso difetta l’interesse attuale all’esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniComodatoLocazione commerciale
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNullità

Testo integrale

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