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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15457/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitori)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca creditrice per far dichiarare inefficace nei suoi confronti la vendita, stipulata nel 2008, di un appartamento da parte di alcuni debitori/fideiussori in favore di due familiari. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione ritenendo non provato l'evento di danno richiesto dall'art. 2901 c.c., poiché il patrimonio residuo dei debitori, comprensivo di altri immobili e terreni, sarebbe rimasto idoneo a garantire il credito. La società cessionaria del credito ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che ai fini della revocatoria rileva anche la sola variazione qualitativa del patrimonio e che la Corte d'appello aveva contraddittoriamente escluso il danno; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, ossia il fatto che l'immobile alienato era gravato da ipoteche e da un pignoramento, circostanza che, secondo la ricorrente, avrebbe inciso sulla valutazione del pregiudizio. I resistenti hanno proposto controricorso con ricorso incidentale condizionato, volto a contrastare l'eventuale accoglimento del primo motivo principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva svolto un apprezzamento di merito non contraddittorio: aveva escluso la prova di un'effettiva diminuzione patrimoniale, valorizzando la residua consistenza del patrimonio dei debitori, costituita da altri immobili e terreni, sufficiente a garantire il credito. La censura non colpiva adeguatamente la ratio decisoria, cioè la destinazione del ricavato della vendita a estinguere un diverso debito scaduto verso altro istituto di credito e la conseguente permanenza di un patrimonio residuo idoneo a soddisfare la banca attrice. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, perché non riproduceva adeguatamente gli atti processuali da cui sarebbe emerso il dedotto dibattito sul vincolo ipotecario e sul pignoramento, e in parte infondato, perché una delle ipoteche risultava iscritta a favore della banca poi confluita nel gruppo della creditrice e l'altra si era estinta per effetto del pagamento del debito con il ricavato della vendita. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Per la revocatoria ordinaria è necessario accertare l'eventus damni, cioè il pregiudizio per il creditore; la Corte ribadisce che la valutazione può essere compiuta anche in termini di consistenza residua del patrimonio del debitore e della sua idoneità a garantire il credito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge è inammissibile quando la censura, pur formalmente incardinata sulla norma, tende in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto sia stato effettivamente discusso tra le parti e che la censura sia costruita in modo specifico e autosufficiente, con adeguata riproduzione degli atti rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso principale, nei casi previsti dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria il pregiudizio per il creditore non richiede necessariamente una diminuzione quantitativa del patrimonio, potendo assumere rilievo anche la sola variazione qualitativa; tuttavia il giudice di merito può escludere l'eventus damni se il patrimonio residuo del debitore resta comunque idoneo a soddisfare il credito.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove, se la decisione impugnata si fonda su un accertamento di merito logicamente coerente.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica con precisione gli atti e i passaggi processuali da cui il fatto risulterebbe discusso e decisivo.
  • Quando l'immobile alienato è gravato da vincoli reali o è destinato a soddisfare un debito diverso, occorre verificare in concreto se l'operazione abbia effettivamente compromesso la garanzia patrimoniale del creditore che agisce in revocatoria.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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