Cassazione Civile, Ordinanza n. 27979/2022 del 23/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 15 ottobre 1988 relativa a una operazione immobiliare su terreni edificabili in lottizzazione. Il dante causa del ricorrente aveva agito per ottenere il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. dell'area che assumeva promessa, sostenendo che l'accordo configurasse una permuta tra terreni e cubatura da realizzare e fosse quindi completo degli elementi essenziali. La società convenuta aveva invece sostenuto che si trattasse di una mera puntuazione o manifestazione di intenti, non idonea a fondare un trasferimento coattivo. Il ricorrente, quale erede, ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto della domanda, deducendo: violazione del giudicato esterno sulla qualificazione del contratto e sulla validità della nomina del terzo; omessa rilevazione del difetto di interesse/legittimazione attiva del dante causa per effetto della nomina del terzo; omesso esame di fatto decisivo e conseguente errata condanna alle spese; violazione dell'art. 112 c.p.c. e del contraddittorio per asserita ultrapetizione e qualificazione officiosa del contratto senza previa attivazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo, perché contrastavano con un precedente giudicato esterno che aveva già stabilito la natura di mera puntuazione della scrittura e la validità della nomina del terzo; inoltre ha escluso interesse a contestare l'ordine di esame delle questioni, poiché la titolarità della posizione soggettiva attiene al merito e l'esito della causa sarebbe comunque rimasto identico. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la cessazione della materia del contendere richiede conclusioni conformi di entrambe le parti e, in ogni caso, non comporta automaticamente la compensazione delle spese, dovendosi valutare la soccombenza virtuale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità in favore della società resistente, limitatamente all'attività del difensore validamente costituito, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'esecuzione in forma specifica è esclusa quando la scrittura dedotta in giudizio non contiene un assetto negoziale completo e determinato, ma solo una puntuazione o manifestazione di intenti.
La mancanza di elementi essenziali, in particolare della determinazione delle prestazioni, impedisce di qualificare l'accordo come contratto suscettibile di esecuzione in forma specifica.
La nomina del terzo nel contratto per persona da nominare è richiamata come istituto invocato per attribuire la posizione contrattuale al soggetto designato.
La dichiarazione di nomina del terzo ha autonomia rispetto al contratto originario e non viene travolta dalla nullità o inefficacia del rapporto principale secondo la ricostruzione richiamata dal giudicato esterno.
La riserva di nomina determina, con effetto ex tunc, l'individuazione del titolare della posizione soggettiva sorta dal contratto.
La procura speciale per il nuovo difensore, nel regime ratione temporis applicabile, richiede forme non soddisfatte dalla semplice autenticazione della sottoscrizione in memoria successiva.
L'interesse ad agire o a impugnare è escluso quando la questione dedotta non potrebbe comunque condurre a un esito diverso della lite.
Il giudice deve evitare decisioni a sorpresa e, prima della riforma del 2009, segnalare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio; tuttavia la violazione non comporta automaticamente rimessione al primo giudice.
La censura di ultrapetizione è infondata quando il giudice si limita a qualificare giuridicamente il contratto, attività rientrante nei suoi poteri.
Nel regime anteriore alla riforma, il giudice aveva il dovere di indicare le questioni rilevabili d'ufficio opportune per il contraddittorio.
Le ipotesi di rimessione al primo giudice sono tassative.
Anche in caso di violazione del contraddittorio non rientrante nei casi tassativi, il giudice di appello deve decidere nel merito.
Le nullità processuali devono essere fatte valere nei motivi di impugnazione secondo il principio di conversione.
L'opposizione di terzo viene richiamata nel precedente giudizio per contestare la sentenza resa tra le altre parti.
Non occorre reiterare gli adempimenti di sostituzione del difensore quando la parte abbia comunque avuto conoscenza del problema di rappresentanza e tentato una nuova nomina, seppur invalida.
Richiamato indirettamente nel tema della prova, con esclusione della necessità di rimessione per mancata prova di un fatto processualmente irrilevante ai fini dell'esito.
In caso di rigetto dell'impugnazione, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contratto per persona da nominare, la dichiarazione di nomina incide sull'individuazione del titolare della posizione contrattuale con effetto retroattivo, ma la questione della titolarità attiva o passiva resta, di regola, un profilo di merito sulla fondatezza della domanda.
- L'esercizio del potere del giudice di qualificare il contratto non integra ultrapetizione, purché la decisione resti nell'ambito del rapporto dedotto in giudizio.
- L'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. presuppone un accordo già completo nei suoi elementi essenziali; una mera puntuazione o minuta negoziale non è sufficiente.
- La violazione del contraddittorio su questioni rilevabili d'ufficio non determina automaticamente la rimessione della causa al primo giudice, poiché le ipotesi di rimessione sono tassative e il giudice d'appello deve normalmente decidere nel merito.
- La cessazione della materia del contendere richiede, di regola, un mutamento della situazione sostanziale riconosciuto da entrambe le parti; se è prospettata da una sola parte, il giudice deve comunque pronunciarsi sul merito.
- La cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la compensazione delle spese: resta necessaria la valutazione della soccombenza virtuale salvo diverso accordo tra le parti.
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