Cassazione Civile, Ordinanza n. 31865/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2005, uno per IRAP e uno per IRPEF/addizionali, emessi all'esito di verifica fiscale e di accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1972 nei confronti di una società di persone e dei soci per imputazione pro quota del maggior reddito societario. In primo e secondo grado i ricorsi dei contribuenti erano stati accolti. La CTR aveva poi dichiarato inammissibili gli appelli dell'Agenzia ritenendoli tardivi, con conseguente inammissibilità anche dell'impugnazione proposta nei confronti del socio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 51, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 e 327, comma 1, c.p.c., sostenendo che la notifica dell'appello era tempestiva perché la data di consegna del plico all'ufficio postale risultava dal timbro apposto sulla distinta-elenco dell'Avvocatura dello Stato; 2) nullità della sentenza d'appello e dei giudizi riuniti per violazione del contraddittorio, poiché non era stato integrato il litisconsorzio necessario nei confronti di un altro socio della società, parte del giudizio originario e non presente nel giudizio riunito.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto tempestiva la notificazione dell'appello dell'Agenzia, valorizzando la data di consegna del plico all'ufficio postale attestata sulla distinta-elenco, secondo l'orientamento consolidato sul processo tributario e sulla notificazione a mezzo posta degli atti dell'Avvocatura dello Stato. Ha inoltre ravvisato la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un socio litisconsorte necessario, trattandosi di accertamento unitario del reddito di una società di persone con automatica imputazione ai soci. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e i giudizi riuniti sono stati dichiarati nulli, con rinvio alla CTP di Napoli in diversa composizione per l'integrazione del contraddittorio, la liquidazione delle spese e la nuova trattazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza e violazione di norme processuali.
art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione alla tempestività della notificazione dell'appello nel processo tributario.
richiamato per il termine lungo di impugnazione e per valutare la tempestività dell'appello.
art. 20, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale norma sulle modalità di notificazione a mezzo posta nel processo tributario.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale norma che rinvia alle modalità di notificazione dell'appello tributario.
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1972
citato come base dell'accertamento induttivo puro effettuato dall'Amministrazione.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per il principio di imputazione per trasparenza dei redditi della società di persone ai soci.
richiamato come norma posta a presidio del principio del contraddittorio.
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato in relazione al giusto processo e alla ragionevole durata, oltre che al contraddittorio.
richiamato quale norma sul litisconsorzio necessario nel processo tributario.
artt. 6 e 13 CEDU
richiamati per il principio di ragionevole durata e per evitare formalità superflue solo quando sia comunque salvaguardato il contraddittorio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la data di consegna dell'atto all'ufficio postale può essere validamente provata dal timbro apposto sulla distinta-elenco dell'Avvocatura dello Stato, quale documento equipollente idoneo a dimostrare la tempestività della notificazione.
- Quando l'atto impositivo riguarda il reddito di una società di persone e la sua automatica imputazione ai soci, il giudizio è inscindibile e devono partecipare al processo tutti i litisconsorti necessari, salvo che siano dedotte questioni personali.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un socio necessario determina la nullità dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, se non sia ormai formatosi un giudicato che consenta di privilegiare l'economia processuale.
- La deroga per ragioni di economia processuale e ragionevole durata è praticabile solo quando la causa sia già definitivamente definita nei confronti del soggetto mancante o ricorrano le condizioni per ricomporre l'unitarietà del giudizio senza sacrificare il contraddittorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31848/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31850/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31851/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31852/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31853/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31854/2021 del 05/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →