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Sentenza

Sentenza n. 2181/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo della nota del Comune di Milano, Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE - Unità Interventi Diretti Municipi 1 - 4 - Ufficio Municipio 4, a firma della Dirigente dell''Unità, Arch. Carla Barone, datata 16 novembre 2023 (Pratica n. -OMISSIS-), recante richiesta di inoltro di integrazione documentale e segnalazione “che l''efficacia del titolo edilizio sarà comunicata a fronte della presentazione” della documentazione oggetto della predetta richiesta; di ogni provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, ove occorrer possa, l''eventuale provvedimento di “divieto” che si intendesse conseguentemente maturato, ai sensi dell''art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990; per quanto riguarda i motivi aggiunti per l’annullamento del provvedimento della Direzione Specialistica Attuazione Diretta P.G.T. e S.U.E. Unità Interventi Municipi 1-4 Municipio 4, datato 15 gennaio 2024, recante “Dichiarazione di improcedibilità” della “Segnalazione Certificata di Inizio Attività Condizionata, ai sensi dell’art.22, DPR 380/2001, Prot. n. -OMISSIS--”, nonché degli atti ivi richiamati.

Giustizia amministrativa202400234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota comunale di richiesta di integrazione documentale relativa a una SCIA per la realizzazione di un ascensore e successiva dichiarazione di improcedibilità della SCIA

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato inizialmente la nota del 16 novembre 2023 con cui il Comune di Milano aveva richiesto la produzione dell'atto di assenso dei proprietari confinanti, rilevando che l'ascensore sarebbe stato collocato a distanza inferiore a quella legale dai confini e comunicando che l'efficacia del titolo edilizio sarebbe stata riconosciuta solo dopo il deposito dell'assenso. Con motivi aggiunti hanno impugnato la successiva dichiarazione di improcedibilità della SCIA, deducendo: la violazione dell'art. 79 d.P.R. 380/2001, sostenendo che le opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche potessero derogare alle distanze; l'inapplicabilità dell'art. 873 c.c. all'ascensore, qualificato come volume tecnico; la lesione del legittimo affidamento derivante da un precedente permesso di costruire, poi divenuto inefficace per mancato inizio dei lavori; la violazione dell'art. 19, commi 1, 3 e 6-bis, l. 241/1990, per l'esercizio tardivo del potere inibitorio sulla SCIA. Il Comune ha sostenuto che la mancata produzione dell'assenso dei confinanti impedisse il decorso del termine per l'esercizio del potere inibitorio.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del proprietario confinante, poiché il controinteressato sostanziale non è parte necessaria se non è formalmente individuato nell'atto impugnato e se l'atto non gli attribuisce direttamente un'utilità. Ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, poiché rivolto contro una mera richiesta di integrazione documentale, avente natura endoprocedimentale e non lesiva. Ha invece esaminato i motivi aggiunti e ha ritenuto infondate le censure relative alle distanze e all'affidamento. L'art. 79 d.P.R. 380/2001 consente la deroga alle distanze previste dai regolamenti edilizi, ma mantiene il rispetto degli artt. 873 e 907 c.c. quando tra l'opera e il fabbricato altrui non siano interposti spazi o aree di proprietà o uso comune. Poiché l'area destinata all'ascensore era di esclusiva proprietà dei ricorrenti e non vi era alcuno spazio comune, la distanza codicistica di tre metri non era derogabile. La qualificazione dell'ascensore come volume tecnico non escludeva quindi l'applicazione dell'art. 873 c.c. Neppure il precedente permesso di costruire poteva fondare un affidamento tutelabile, essendo divenuto inefficace e comunque illegittimo; l'errore dell'amministrazione non la vincola a reiterarlo. Ha invece accolto la censura concernente la tardività del potere inibitorio. Per le SCIA edilizie il termine di trenta giorni previsto dall'art. 19, commi 3 e 6-bis, l. 241/1990 è perentorio e, decorso inutilmente, determina la consumazione del potere inibitorio ordinario e il consolidamento della posizione del privato. L'atto di assenso dei confinanti non era un elemento essenziale della SCIA, poiché non impediva al Comune di comprendere natura e consistenza dell'intervento; la sua mancanza poteva incidere sulla legittimità dell'opera, ma non sospendeva né impediva la decorrenza del termine. Essendo la SCIA del 3 agosto 2023 e il primo intervento comunale del 16 novembre 2023, seguito dalla dichiarazione di improcedibilità del 15 gennaio 2024, il potere inibitorio era stato esercitato tardivamente. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 79 d.P.R. 380/2001

    «…salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune»

    Le opere dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche possono derogare alle distanze dei regolamenti edilizi, ma devono rispettare le distanze previste dagli artt. 873 e 907 c.c. quando tra l'opera e il fabbricato altrui non vi siano spazi o aree di proprietà o uso comune.

  • art. 873 c.c.

    La distanza minima di tre metri tra costruzioni non è derogabile, nel caso esaminato, poiché l'opera è collocata su area di esclusiva proprietà dei ricorrenti, senza interposizione di spazio o area comune.

  • art. 907 c.c.

    Richiamato dall'art. 79, comma 2, d.P.R. 380/2001 tra i limiti codicistici alle deroghe per le opere di eliminazione delle barriere architettoniche.

  • art. 19, commi 1, 3 e 6-bis, l. 241/1990

    Nella SCIA edilizia il termine di trenta giorni per l'esercizio del potere inibitorio ordinario è perentorio; il suo inutile decorso consuma tale potere e consolida la posizione del privato.

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    Dopo la scadenza del termine ordinario, l'amministrazione può intervenire solo mediante un potere assimilabile all'autotutela, nel rispetto delle condizioni e dei limiti dell'art. 21-nonies l. 241/1990.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato quale disciplina dei presupposti e limiti dell'intervento amministrativo successivo alla scadenza del termine ordinario di controllo della SCIA.

Massime di principio

  • Nella SCIA edilizia il termine di trenta giorni per l'esercizio del potere inibitorio ordinario previsto dall'art. 19, commi 3 e 6-bis, l. 241/1990 è perentorio; decorso inutilmente, il potere si consuma e la posizione giuridica del segnalante si consolida.
  • La mancanza di un documento non essenziale della SCIA, che non impedisca all'amministrazione di comprendere natura e consistenza dell'intervento, può rilevare nella valutazione della legittimità dell'opera ma non impedisce la decorrenza del termine per l'esercizio del potere inibitorio.
  • Dopo la scadenza del termine ordinario di controllo della SCIA edilizia, l'amministrazione può intervenire soltanto attraverso un potere assimilabile all'autotutela, soggetto alle condizioni e ai limiti dell'art. 21-nonies l. 241/1990.
  • Le opere dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche possono derogare alle distanze stabilite dai regolamenti edilizi, ma non alle distanze previste dagli artt. 873 e 907 c.c. quando tra l'opera e il fabbricato altrui non siano interposti spazi o aree di proprietà o uso comune.
  • La mera qualificazione di un'installazione come volume tecnico non esclude l'applicazione delle distanze codicistiche quando la normativa speciale sulle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche ne impone il rispetto.
  • Un precedente titolo edilizio illegittimo, divenuto inefficace, non vincola l'amministrazione a reiterare l'errore e non fonda, per ciò solo, un affidamento tutelabile del privato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDistanze, altezze e volumiSCIA e liberalizzazioniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoLegittimo affidamentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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