Cassazione Civile, Ordinanza n. 17041/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’annualità 2013 relativo a un immobile sito in Roma, destinato per porzioni a casa per ferie, asilo paritario, convento e aree di attività ricreativa/didattica. Il giudice d’appello aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente, ritenendo che la tardiva costituzione del Comune nel primo grado impedisse di considerare le difese dell’ente sulla non spettanza dell’esenzione per la porzione adibita ad attività didattica, e aveva riconosciuto l’esenzione per l’area destinata al culto e a convento. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR escluso dall’accertamento la porzione adibita ad attività didattica assumendo erroneamente che non fosse oggetto dell’avviso, mentre l’atto impositivo la includeva; 2) violazione degli artt. 101, 112 e 115 c.p.c. e nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente, per non avere la CTR valutato le controdeduzioni del Comune, erroneamente ritenuto contumace; 3) violazione dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 2697 c.c., per avere riconosciuto l’esenzione IMU per porzioni dell’immobile destinate a scuola e ad abitazione delle suore nonostante l’asserita mancanza dei requisiti di legge e la natura non esentabile di tali utilizzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio processuale relativo alla erronea dichiarazione di mancata costituzione del Comune e alla conseguente mancata considerazione delle sue difese. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
La decisione richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e censura la mancata considerazione delle difese della parte ritualmente costituita.
È evocato a sostegno della doglianza sulla mancata valutazione del materiale difensivo e probatorio prodotto dalla parte costituita.
È richiamato nella censura relativa alla valutazione delle prove e degli atti di causa.
La Corte ribadisce che la pretermissione di una parte dal giudizio lede il contraddittorio e il diritto di difesa, salvo che non vi sia stato comunque un’effettiva partecipazione al processo.
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
La tardiva costituzione del resistente nel processo tributario comporta solo la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e dalla chiamata di terzi, ma non preclude di negare i fatti costitutivi della pretesa, contestare le norme invocate e produrre documenti.
art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato insieme all’art. 32 del medesimo decreto per affermare la persistente facoltà del resistente tardivamente costituito di produrre documenti.
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato insieme all’art. 24 del medesimo decreto per affermare la persistente facoltà del resistente tardivamente costituito di produrre documenti.
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992
È la norma invocata per l’esenzione IMU sugli immobili destinati ad attività agevolate; la questione sostanziale viene però assorbita dall’accoglimento del motivo processuale.
È richiamato nella doglianza sulla ripartizione dell’onere della prova in ordine ai presupposti dell’esenzione fiscale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’erronea dichiarazione di contumacia o mancata costituzione di una parte integra un vizio rilevante in cassazione quando abbia effettivamente impedito la considerazione delle sue difese, poiché viola il principio del contraddittorio e il diritto di difesa.
- La tardiva costituzione del resistente nel processo tributario non lo priva della facoltà di contestare i fatti costitutivi della pretesa, di opporsi all’interpretazione dell’atto impositivo e di produrre documenti; sono precluse solo le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e la chiamata di terzi.
- Quando una sentenza si fonda sull’assunto, errato, che una parte non si sia costituita, e per ciò solo ometta di esaminare le sue difese decisive, la sentenza è affetta da nullità processuale e va cassata con rinvio.
- In materia di agevolazioni/esenzioni fiscali, la verifica dei presupposti applicativi deve essere compiuta tenendo conto dell’effettivo contenuto dell’avviso di accertamento e delle contestazioni ritualmente svolte dalle parti, senza pretermettere porzioni di difesa rilevanti per la qualificazione del bene e dell’attività svolta.
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