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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02443/2025 del 01/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista, che operava per un CAAF e aveva apposto il visto di conformità su dichiarazioni dei redditi Modello 730/2015 relative all'annualità d'imposta 2014, si è visto iscrivere a ruolo dall'Agenzia delle entrate, a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, l'imposta, la sanzione del 30% e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, per asserita infedeltà del visto. La cartella di pagamento, notificata dall'agente della riscossione, è stata impugnata deducendo: (1) incompetenza dell'ufficio che aveva formato il ruolo, poiché la competenza a contestare e irrogare la sanzione sarebbe spettata alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore, ossia del professionista che aveva rilasciato il visto; (2) applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole, che avrebbe dovuto limitare la pretesa al solo 30% della maggiore imposta; (3) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello erariale per genericità. La CTR Lombardia ha accolto l'appello dell'Agenzia, confermando integralmente le cartelle, e il professionista ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, insistendo soprattutto sul difetto di competenza funzionale e territoriale dell'ufficio che aveva proceduto all'iscrizione a ruolo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, richiamando un orientamento di legittimità consolidatosi su fattispecie identica: la responsabilità del soggetto che rilascia un visto di conformità infedele ha anche funzione punitiva e, perciò, la competenza a contestare la violazione e a iscrivere a ruolo le somme dovute appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Poiché nel caso concreto l'iscrizione a ruolo era stata effettuata dalla direzione provinciale di Milano, la Corte ha ritenuto illegittimo l'atto impugnato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del professionista, con conseguente annullamento delle cartelle. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione e per la recente formazione dell'orientamento di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    norma richiamata come base del controllo formale della dichiarazione del contribuente assistito

  • art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    la responsabilità del professionista che rilascia un visto infedele ha natura anche punitiva; nella versione previgente prevedeva il pagamento dell'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente

  • art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    la contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni competono alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore; la competenza è funzionale e territoriale e non è derogabile

  • art. 13 d.m. 31 maggio 1999, n. 164

    individua la dichiarazione dei redditi presentata con le modalità del CAAF-dipendenti cui si riferisce la fattispecie

  • art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato dal ricorrente in relazione al principio del favor rei

  • art. 7 CEDU

    richiamato dal ricorrente a sostegno della natura sostanzialmente sanzionatoria della pretesa

  • artt. 3, 23 e 53 Cost.

    richiamati dal ricorrente in relazione alla legittimità della disciplina sanzionatoria e al principio di legalità/capacità contributiva

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per l'eccezione di omessa pronuncia sull'ammissibilità dell'appello

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per l'eccezione di motivazione/decisione sulla pretesa genericità dell'appello

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come vizio denunciato per violazione di legge nei primi due motivi

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come vizio denunciato nel terzo motivo

Massime di principio

  • La pretesa fiscale rivolta al professionista che ha rilasciato un visto di conformità infedele, quando la norma le attribuisce anche funzione punitiva, deve essere esercitata dall'ufficio individuato dalla disciplina speciale sulla competenza; l'inosservanza di tale competenza determina illegittimità dell'atto.
  • In materia di iscrizione a ruolo per violazioni connesse al visto di conformità infedele, la competenza della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate è funzionale e territoriale insieme, essendo ancorata al domicilio fiscale del trasgressore e non a quello del contribuente assistito.
  • Quando l'atto impugnato è nullo o illegittimo per vizio originario che travolge a monte l'iscrizione a ruolo, i motivi di ricorso relativi alla quantificazione della sanzione o ad altre questioni processuali restano assorbiti.
  • Se la questione giuridica è stata recentemente chiarita da un orientamento di legittimità già consolidatosi, la Corte può decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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