Cassazione Penale, Sentenza n. 47240/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li aveva riconosciuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/1973), associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 416 c.p. combinato con d.lgs. 286/1998), più svariati delitti-scopo (sbarchi) e violazione della legge sulle armi. Le censure riguardano profili procedurali (presunta nullità del decreto di giudizio immediato per mancata indicazione della facoltà di sospensione con messa alla prova; utilizzabilità delle intercettazioni per mancata indicazione degli interpreti), vizi di motivazione e travisamento della prova (assenza di elementi certi sul "pactum sceleris" e sulla partecipazione diretta ai sodalizi), riconoscimento delle attenuanti generiche, qualificazione degli illeciti (favoreggiamento semplice vs associazione) e determinazione del trattamento sanzionatorio (in particolare per l'art. 291-quater e l'aumento per recidiva/continuazione). Per uno degli imputati (Licciardi) è altresì impugnata la congruità della pena base applicata al reato associativo in relazione agli indici di commisurazione.
La decisione
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato i ricorsi, ha dichiarato inammissibili i ricorsi di BOUAICHA MONTASAR, RANDAZZO GIUSEPPA e ZAYAR NIZAR e ha respinto il ricorso di SERGIO CARPENTIERI, confermando la sua condanna e condannandolo alle spese. Quanto ad ANGELO LICCIARDI il ricorso è stato accolto limitatamente al profilo del trattamento sanzionatorio relativo al reato previsto dall'art. 291-quater DPR 43/1973: la Corte ha rilevato insufficiente motivazione sulla determinazione della pena base e ha annullato con rinvio la sentenza in quel punto per nuovo giudizio davanti ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Palermo. Per il resto la responsabilità penale di Licciardi è stata confermata. Per gli altri ricorrenti non sono emerse ragioni di diritto tali da rimuovere le statuizioni di condanna o, in alcuni casi, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per vizi formali (es. mancata procura speciale per l'imputato latitante). Sono state confermate le regole di valutabilità delle intercettazioni anche in assenza dell'indicazione delle generalità degli interpreti, e ribadito il principio che in Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento dei fatti salvo macroscopici errori logici o travisamento della prova evidente.
Norme richiamate
Norma sulla associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie quando sussistono elementi probatori idonei a dimostrare vincolo associativo, attività organizzata e partecipazione stabile degli imputati
art. 291-quater d.P.R. 43/1973
Norma che punisce l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; la Cassazione ha rilevato che, pur potendo essere contestata congiuntamente ad altra associazione, la determinazione della pena deve essere motivata con specifici indici quando la base è prossima al massimo edittale
d.lgs. 286/1998 (art. 12 e commi correlati)
Disciplina del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la Corte ha ritenuto provate condotte di scafismo e atti idonei a procurare l'ingresso illegale sulla base delle intercettazioni e degli accertamenti
Delitto di assistenza agli associati: applicato quando l'agente è estraneo al sodalizio ma compie atti di assistenza durante la vigenza dell'associazione; la Corte ha ritenuto sufficienti gli elementi per questo capo con riferimento a Randazzo
art. 456 e art. 453 cod. proc. pen.
Questioni relative al giudizio immediato e al deposito del decreto: la Corte ha precisato che la mancata indicazione dell'avviso relativo alla messa alla prova nel decreto emesso prima della sentenza della Consulta non costituisce nullità assoluta e l'eccezione va proposta tempestivamente alla prima udienza successiva
Istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova: la Corte ha ricordato che l'avviso è previsto dall'orientamento successivo alla pronuncia della Consulta e che l'omissione deve essere contestata tempestivamente
Regole formali sulle intercettazioni: la Corte ha affermato che l'omessa indicazione delle generalità dell'interprete nel verbale non determina di per sé l'inutilizzabilità delle intercettazioni, salvo i casi tassativi previsti dalla norma
Criteri di ammissibilità e motivazione dei motivi di cassazione: la Corte ha applicato i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di rinnovare la valutazione di merito) e richiamato la necessità di specificità e di atti decisivi per il vizio di motivazione
art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen.
Regola formale sulle impugnazioni proposte dal difensore di fiducia per imputato assente/latitante: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di imputato latitante per mancata procura speciale ed elezione di domicilio e ha ribadito l'applicabilità della disciplina alla data di proposizione del ricorso
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che la mancata concessione sia adeguatamente motivata alla luce della gravità, della recidiva e dei precedenti specifici
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito ridiscutere i fatti e le prove: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle risultanze di merito sono, salvo macroscopici errori logici o travisamento evidente della prova, inammissibili.
- L'omessa indicazione delle generalità dell'interprete nel verbale di intercettazione non comporta automaticamente inutilizzabilità dell'intercettazione; la sanzione è prevista solo nei casi tassativi indicati dalla legge e la giurisprudenza ammette l'utilizzabilità salvo più gravi vizi formali.
- La nullità per omissione dell'avviso relativo alla messa alla prova (art. 168-bis) nel decreto di giudizio immediato emesso prima di una pronuncia della Consulta che ha modificato la disciplina è una nullità relativa: va eccepita tempestivamente alla prima udienza utile, altrimenti è tardiva.
- Quando il giudice fissa una pena prossima al massimo edittale, deve indicare in modo specifico i criteri e gli indici di commisurazione adottati; carenze argomentative in questo punto possono determinare annullamento e rinvio sul trattamento sanzionatorio.
- Per il difensore che impugna per conto di un imputato assente o latitante è necessario rispettare le prescrizioni formali (mandato speciale rilasciato dopo la sentenza impugnata, dichiarazione/elezione di domicilio) per evitare inammissibilità della impugnazione.
- La coesistenza di più associazioni (es. per contrabbando e per favoreggiamento immigrazione) è possibile se sussistono elementi distinti che fondano entrambe le fattispecie; non costituisce di per sé duplicazione impropria se le condotte rientrano in distinte fattispecie tipiche.
- Le censure sulla motivazione devono essere specifiche e puntuali: la Corte di cassazione valuta la congruità e la coerenza logico-giuridica del ragionamento motivazionale e può annullare solo in presenza di vizi di macroscopica evidenza o di travisamento della prova decisivo.
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