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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22586/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che, in pubblica udienza del 20/06/2024, aveva dichiarato estinti per prescrizione numerosi reati ex art. 10‑quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ritenendo i fatti riconducibili a indebita compensazione di 'crediti non spettanti' anziché di 'crediti inesistenti'. Il PM deduceva violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. per illegittima ricognizione/riqualificazione dei fatti in sede di prima udienza (dopo la costituzione delle parti) e errata interpretazione e applicazione dell'art. 10‑quater n. 74/2000: secondo il PM il Tribunale aveva confuso l'essere soggetti a controlli formali automatici con la rilevabilità dell'inesistenza del credito mediante tali controlli, decidendo quindi impropriamente la natura dei crediti senza istruttoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero limitatamente ad alcuni capi (n. 7, 13, 19, 26, 32, 42, 65 e 67) per i quali era contestata la circostanza aggravante (art. 13 bis comma 3), e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio su quei capi, rilevando che per tali posizioni il maggior termine di prescrizione (anni 11 e mesi 3) non è maturato. Per il resto il ricorso del PM è stato rigettato. La Corte ha inoltre delineato principi di diritto circa l'ambito applicativo dell'art. 129 cod.proc.pen. e l'autonoma definizione penale di 'crediti inesistenti' e 'crediti non spettanti', richiamando le modifiche legislative che hanno inserito definizioni nell'art. 1 del D.Lgs. 74/2000 (d.lgs. n.87/2024).

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte precisa che l'obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità si valuta in rapporto alla fase processuale: prima dell'apertura del dibattimento la ricognizione è limitata al contenuto del capo di imputazione; dopo la costituzione delle parti e in pubblica udienza il giudice applica la regola di giudizio prevista dall'art. 129 e non può effettuare estese riqualificazioni non riconoscibili dal capo d'imputazione.

  • art. 10‑quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La norma penale distingue la fattispecie di indebita compensazione; la Corte richiama l'esistenza di una definizione autonoma in materia penale dei concetti di 'crediti inesistenti' e 'crediti non spettanti', e censura la errata applicazione operata dal Tribunale che ha riqualificato fatti senza verifica istruttoria.

  • artt. 36‑bis e 36‑ter D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Queste disposizioni disciplinano i controlli formali e automatizzati su dichiarazioni e F24: la Corte sottolinea che non è rilevante solo se un credito sia soggetto a tali controlli, ma se l'inesistenza del credito sia effettivamente riscontrabile mediante detti controlli.

  • art. 54‑bis D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Analogamente ai controlli previsti dal DPR 600/73, serve a valutare la possibilità di accertare l'inesistenza del credito con controlli formali; la Corte distingue la rilevabilità dell'inesistenza dalla mera soggezione al controllo.

  • art. 13 comma 5 D.Lgs. 471/1997

    La Corte ricorda che la definizione contenuta nell'art. 13 D.Lgs. 471/1997 ha rilievo specifico nell'ambito dell'illecito amministrativo e non è automaticamente sovrapponibile alla definizione penale, sebbene la giurisprudenza civile e penale abbiano dialogato sul tema.

  • art. 1 lett. g‑quater e g‑quinquies D.Lgs. 74/2000 (modificato dal d.lgs. n.87/2024)

    La modifica normativa del 2024 ha introdotto definizioni esplicite di 'crediti inesistenti' e 'crediti non spettanti' nel corpo del D.Lgs. 74/2000; la Corte la richiama come quadro normativo aggiornato utile per la corretta qualificazione penale dei fatti.

  • art. 469 e art. 484 cod. proc. pen.

    Richiamate per differenziare il proscioglimento predibattimentale (fino all'esaurimento degli atti preliminari) dal proscioglimento pronunciato dopo l'instaurazione del contraddittorio in udienza pubblica, con conseguenze diverse sull'impugnabilità.

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Norma che consente al Pubblico Ministero il ricorso per cassazione contro sentenze di proscioglimento: la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso del PM dato che il proscioglimento era stato pronunciato in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti.

  • art. 569 comma 4 cod. proc. pen.

    Prevede il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello competente quando la Cassazione annulla la sentenza di proscioglimento, come disposto nel dispositivo.

Massime di principio

  • La declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. va valutata in rapporto alla fase processuale: prima del dibattimento il giudice può basarsi solo sul contenuto del capo di imputazione; dopo l'apertura del dibattimento non sono ammissibili riqualificazioni sostanziali non emergenti dall'imputazione senza istruttoria.
  • Nella fattispecie di indebita compensazione la distinzione tra 'credito inesistente' e 'credito non spettante' è fondamentale e deve basarsi sulla possibilità concreta che i controlli formali/automatici rilevino l'inesistenza del credito, non sul semplice fatto che il credito sia soggetto a tali controlli.
  • Le definizioni legislative introdotte nel 2024 (art. 1 lett. g‑quater e g‑quinquies D.Lgs. 74/2000) devono guidare la corretta qualificazione penale dei crediti utilizzati in compensazione; il giudice deve applicare tali definizioni evitando ricostruzioni estemporanee prive di istruttoria.
  • Il Pubblico Ministero può impugnare in Cassazione le decisioni di proscioglimento rese in pubblica udienza; se la Cassazione accerta errata applicazione della legge penale o della regola di giudizio può disporre annullamento parziale e rinvio per nuovo giudizio.
  • Per il giudice di merito: evitare decisioni di proscioglimento per prescrizione fondate su riqualificazioni che richiederebbero accertamenti istruttori approfonditi; per la difesa e l'accusa: formulare l'imputazione e le richieste istruttorie in modo chiaro circa la natura del credito e la prevedibile modalità di rilevazione della sua inesistenza.

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