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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22459/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. (ex art. 260 d.lgs. n.152/2006) per avere, quale responsabile legale della Nuova Femeco Srl, ricevuto e gestito ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi in modo irregolare. Le censure principali erano: travisamento della prova (sostenendo che ricevute fiscali, registri e dichiarazioni MUD consentivano la tracciabilità dei rifiuti e dunque escludevano la clandestinità e il dolo specifico); contraddittorietà della motivazione rispetto alle testimonianze (in particolare Spadone) e alle consulenze difensive; errata applicazione delle norme ambientali (artt. 193 c.1, 212 c.8, 266 c.5 d.lgs. 152/2006) con la deduzione che l'obbligo di FIR non graverebbe su conferitori occasionali o su ambulanti; errata qualificazione di pezzi di ricambio come rifiuti e irrilevanza della loro collocazione in area non autorizzata; e negazione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sul travisamento della prova fosse generica e violasse il principio di autosufficienza del ricorso (non sono stati allegati né integralmente trascritti gli atti processuali che si assumevano travisati). La Corte ha richiamato i limiti della sindacabilità in sede di legittimità: non è ammessa una rilettura nel merito delle prove né la sostituzione della valutazione dei giudici di merito, salvo che non emerga con chiarezza il travisamento dai documenti allegati. Sostanzialmente la Cassazione ha confermato la fondatezza delle conclusioni della Corte territoriale: la Nuova Femeco avrebbe gestito ingenti quantitativi di rifiuti non accompagnati da FIR e non annotati nei registri, in aree non comprese nel titolo autorizzativo, con miscelazione di rifiuti pericolosi e non, carenza di attrezzature per la bonifica, presenza di pozze oleose, e uso di superfici superiori a quelle autorizzate. La Corte ha altresì ritenuto infondate le eccezioni relative all'applicabilità dell'obbligo di FIR ai conferitori e alla qualificazione dei pezzi di ricambio. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 452-quaterdecies cod. pen. (ex art. 260 d.lgs. n.152/2006)

    reato di gestione illecita di rifiuti in forma organizzata e abusiva

    La Corte conferma che il reato si fonda sull'abusività della gestione (non esclusivamente sulla mera assenza di titolo) integrata anche dall'ingiusto profitto e dalla reiterazione, e può sussistere anche se le autorizzazioni non sono del tutto assenti ma l'attività è difforme o in violazione delle prescrizioni.

  • art. 193 d.lgs. n.152/2006

    obblighi di gestione, trasporto e documentazione dei rifiuti

    Richiamato nel contesto dell'obbligo di documentare i conferimenti e di annotare movimentazioni; la mancata osservanza contribuisce a caratterizzare l'abusività.

  • art. 212 d.lgs. n.152/2006

    norme penali in materia di gestione dei rifiuti (quantitativi, sanzioni)

    La Corte valuta che i quantitativi gestiti superavano la fattispecie di occasionalità e quindi non si applicavano limiti/facilitazioni per conferimenti saltuari.

  • art. 266 d.lgs. n.152/2006

    definizioni e sanzioni (comma 5 richiamato)

    La Corte ha escluso che i conferitori fossero qualificabili come 'ambulanti' o soggetti esonerati dall'obbligo di FIR, rilevando l'assenza di prove a sostegno della qualifica di occasionalità/ambulantato.

  • art. 183 d.lgs. n.152/2006

    definizione di rifiuto e tipologie (lett. n), s), t) e z))

    Usata per argomentare che pezzi di ricambio e pneumatici potevano rientrare nei rifiuti e che la qualificazione non è eliminabile senza adeguata prova contraria.

  • art. 190 d.lgs. n.152/2006

    registro di carico e scarico

    L'assenza di annotazioni nei registri doveva essere valutata quale elemento sintomatico dell'illiceità della gestione; per i rifiuti pericolosi non esistono equipollenti documentali.

  • d.m. 1 aprile 1998, n.148

    regolamento approvazione modelli dei registri di carico e scarico

    Richiamato per sostenere che la pesatura e la documentazione della quantità devono essere annotate e che la pesa deve operare nell'area autorizzata.

  • art. 15 d.lgs. n.209/2003

    norme richiamate dal ricorrente in materia di qualificazione di beni e rifiuti

    La Corte ha ritenuto la doglianza relativa all'applicazione di tale norma generica e non decisiva per scalfire la motivazione di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    circostanze attenuanti generiche

    La Corte territoriale legittimamente ha negato le attenuanti generiche per assenza di elementi di segno positivo; la Cassazione conferma che la sola incensuratezza non è più sufficiente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    onere di spese e sanzioni in caso di ricorso inammissibile

    La Corte applica la norma per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende, aumentato in considerazione della colpa nella proposizione del ricorso.

  • art. 1, comma 64, legge n.103/2017

    facoltà di aumentare la sanzione in caso di inammissibilità

    Usata come base per fissare la somma equitativa di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione sindaca esclusivamente la correttezza logica e la completezza argomentativa del giudizio di merito; non è ammessa una rivalutazione nel merito delle prove salvo che il travisamento emerga chiaramente dai documenti allegati al ricorso.
  • Il vizio di 'travisamento della prova' richiede l'allegazione puntuale degli atti contestati o la trascrizione integrale delle prove ritenute decisive: senza ciò la censura è inammissibile.
  • Per il reato di gestione illecita di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) l'abusività non si esaurisce nella mera assenza di titolo autorizzativo: rileva anche la violazione di prescrizioni, la reiterazione, l'ingiusto profitto e la diversità fra attività autorizzata e attività concretamente svolta.
  • La possibilità di ricostruire ex post quantità e tipologie di rifiuti non esclude la configurabilità dell'abusività; anzi, la mancanza di documentazione (FIR, registri) e la presenza di conferimenti da soggetti non autorizzati sono elementi sintomatici dell'illecito.
  • Le contestazioni sulla qualificazione di singoli materiali (es. pezzi di ricambio) come rifiuti richiedono prova specifica e non possono essere risolte in sede di legittimità con deduzioni generiche; la presenza di altri rifiuti (pneumatici, veicoli non bonificati) rafforza la qualificazione come gestione di rifiuti.
  • La pesatura e la documentazione delle quantità fanno parte della gestione dei rifiuti e devono essere svolte nell'ambito autorizzato e annotate; la loro assenza o lo svolgimento in area non autorizzata contribuiscono a configurare l'abusività.
  • Se si difende in casi analoghi, occorre in primo luogo rispettare il principio di autosufficienza: in sede di ricorso in Cassazione allegare integralmente o trascrivere le prove che si ritengono travisate e spiegare puntualmente e logicamente perché esse compromettono la motivazione; altrimenti il motivo sarà inammissibile.
  • Per limitare il rischio di responsabilità penale è fondamentale mantenere completa e coerente documentazione (FIR, registri di carico/scarico, MUD, fatture), separazione e impermeabilizzazione delle aree, attrezzature per bonifica e rispetto puntuale delle prescrizioni autorizzative.

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