Cassazione Penale, Sentenza n. 22460/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del 17/09/2024 del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme (07/02/2024) che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo delle quote societarie relative alla sua partecipazione nella Ingrosso Rottami Metallici e Ferrosi di Silipo Luciano Srl. I motivi di gravame denunciavano: (i) mancanza di fumus commissi delicti e carenza motivazionale circa la pertinenzialità tra compendio aziendale e condotte contestate, nonché omissione di esame di documenti prodotti (FIR, consulenza tecnica di parte); (ii) assenza del periculum in mora, deducendo l'adozione di modelli 231, organismo di vigilanza, verbali interni e la solidità economico-finanziaria della società; (iii) violazione dei principi di proporzionalità e lesione eccessiva dei diritti di proprietà per la lunga durata del sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il gravame fosse inammissibile per vizio di forma/sostanza: il ricorso per cassazione contro ordinanze ex artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. è ammesso solo per violazione di legge; la ricorrente non ha indicato un interesse attuale e concreto alla restituzione delle quote in presenza del sequestro diretto dell'azienda e della nomina dell'amministratore giudiziario (d.lgs. 159/2011). La Corte ha richiamato l'impossibilità, dopo il decreto che dispone il giudizio o la citazione a giudizio, di rimettere in discussione il fumus già verificato e ha precisato che l'adozione di modelli organizzativi 231 e di un organismo di vigilanza non è di per sé idonea a escludere il pericolo di reiterazione o di dispersione delle quote. Ha altresì chiarito principi di diritto relativi al sequestro di aziende (art. 104-bis disp. att. c.p.p. e d.lgs. 159/2011). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 452-quaterdecies cod. pen.
Norma che consente il sequestro preventivo (e la confisca) delle 'cose che servirono a commettere il reato' relative ai reati ambientali; la Corte ha ritenuto applicabile la norma alla vicenda aziendale e ha considerato la quantità di rifiuti in termini assoluti ai fini della pertinenzialità.
art. 321 cod. proc. pen.
Disciplina il sequestro preventivo e le esigenze cautelari (periculum in mora); la Corte ha richiamato che, in sede di riesame, il giudice valuta il pericolo di reiterazione e dispersione e che l'adozione di un modello 231 non è di per sé idonea a escludere il periculum.
artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen.
Norme che regolano il riesame delle misure cautelari e i rimedi impugnatori: la Cassazione ha ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame è ammesso solo per violazione di legge.
art. 325 cod. proc. pen.
Stabilisce i motivi tassativi di ricorso in Cassazione contro determinate ordinanze; la Corte ha chiarito che rientrano nel novero della 'violazione di legge' la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente.
art. 25-undecies, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 231/2001
Riferimento all'illecito amministrativo della società ai sensi del d.lgs. 231/2001: la responsabilità amministrativa dell'ente è stata prospettata nell'ambito dell'originario procedimento penale.
art. 104-bis dispos. att. c.p.p.
Prevede la nomina di un amministratore giudiziario per la gestione delle aziende sequestrate; la Corte ha richiamato gli effetti di tale nomina sulla titolarità e disponibilità delle quote societarie.
d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), artt. 40 e 41
Regolano compiti e direttive dell'autorità giudiziaria e la disciplina dell'amministrazione dei beni sequestrati; la Corte ha indicato che la gestione dei beni aziendali sequestrati è soggetta alle direttive previste dal Codice antimafia, e che il socio non recupera i poteri gestionali con la sola restituzione delle quote.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e a una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile attribuibile a colpa del ricorrente; la Corte ha applicato tale sanzione fissandola in € 3.000,00.
art. 425, comma 3 cod. proc. pen. (modificato dall'art. 23, comma 1, lett. l, d.lgs. n. 150/2022)
Regola il criterio di valutazione del giudice dell'udienza preliminare sulla ragionevole previsione di condanna; la Corte ha esteso il rilievo della più rigorosa verifica della gravità degli elementi anche alla valutazione del giudice che dispone il giudizio, rafforzando il rilievo del vaglio antecedente al sequestro.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU (richiamato dalla ricorrente)
Invocato dalla ricorrente per la violazione dei diritti di proprietà; la Corte non ha ritenuto la censura decisiva in assenza di interesse concreto alla restituzione delle quote e in considerazione della disciplina del sequestro aziendale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame delle misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge (mancanza assoluta o motivazione meramente apparente); critiche di merito o di logicità vanno invece dedotte con i rimedi di merito previsti.
- Se è già intervenuto un decreto che dispone il giudizio o la citazione a giudizio, la questione del fumus commissi delicti è, di regola, preclusa nel riesame perché il vaglio preliminare sull'accusa è già stato effettuato.
- Quando è sequestrata direttamente l'azienda (oltre alle quote), la restituzione delle sole quote al socio non ripristina i poteri gestionali né la disponibilità dell'azienda: il ricorrente deve dimostrare un interesse concreto e attuale alla piena disponibilità delle quote per ottenere la revoca.
- L'adozione di modelli organizzativi (ex d.lgs. 231/2001) e l'istituzione di un organismo di vigilanza non sono automaticamente idonei a escludere il pericolo di reiterazione o la dispersione delle quote; tali elementi devono essere valutati nel loro concreto profilo e con specifica motivazione.
- In tema di reati ambientali la quantità di rifiuti va valutata in termini assoluti ai fini della rilevanza penale/pertinenzialità, non solo in rapporto percentuale al fatturato aziendale.
- Per censurare l'omesso esame di elementi decisivi nel riesame è necessario che il ricorrente abbia allegato e reso disponibili agli atti gli elementi di prova decisivi (e illustrare come essi incidano sul giudizio cautelare), non potendo il giudice del riesame essere investito di un giudizio anticipato sulla responsabilità.
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