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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22464/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo (Sezione per il riesame) che aveva parzialmente accolto l'appello contro l'ordinanza della Corte d'Appello, escludendo alcuni specifici obblighi (segnalazione orari/luoghi di reperibilità e divieto di allontanarsi dall'abitazione 20-8) ma confermando il divieto di dimora nella Regione Sicilia imposto ai sensi dell'art. 307 co.1 c.p.p. in relazione all'art. 416-bis c.p. L'imputato, tramite difesa, ha dedotto: (i) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 307 c.p.p. e 54 ord. pen. per omessa considerazione del periodo di presofferto e della possibile liberazione anticipata che renderebbe ingiustificata la misura; (ii) violazione di legge per mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari; (iii) nullità dell'ordinanza per carenza di motivazione ex art. 283 c.p.p. circa l'inidoneità della misura alternativa (obbligo di dimora nel comune di residenza) in luogo del divieto di dimora regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: il computo del presofferto e la valutazione dell'incidenza di giorni di liberazione anticipata sono competenza di altra autorità e non del giudice della cognizione in sede di cassazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto congrua e coerente la motivazione del Tribunale che, richiamando la richiesta del Procuratore generale e il mancato superamento della presunzione di cui all'art. 275 co.3 c.p.p., ha spiegato l'esistenza delle esigenze cautelari specialpreventive ai sensi dell'art. 307 co.1 c.p.p. Il terzo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606 co.3 c.p.p. perché la richiesta di una diversa misura (obbligo di dimora nel comune) non era stata proposta in appello e dunque non devoluta al giudice dell'impugnazione; la Corte di legittimità non può esaminare questioni non devolute. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 307 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza l'applicazione di misure cautelari personali per esigenze speciali di prevenzione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze specialpreventive in base a questa norma.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione mafiosa: fatto storico-reato a cui si riferisce la misura cautelare e che giustifica, per la giurisprudenza, maggior rigore nelle esigenze cautelari.

  • art. 54 ord. pen.

    Richiamata dalla difesa in correlazione alla valutazione del periodo detentivo/presofferto; la Corte non ha ritenuto tale rilievo idoneo a fondare la cassazione dato che il computo rimane materia di altra autorità.

  • art. 275 co.3 cod. proc. pen.

    Previsione di una presunzione che può rendere più difficile il superamento dei presupposti per la permanenza in carcere; la Corte ha ritenuto che tale presunzione non sia stata superata e ha quindi confermato la permanenza delle esigenze cautelari.

  • art. 283 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione degli atti: la difesa ha invocato nullità per carenza di motivazione circa l'inidoneità della misura alternativa, ma la questione non era stata devoluta in appello e quindi non è stata esaminata.

  • art. 606 co.3 cod. proc. pen.

    Limite di ammissibilità della cassazione: vieta l'esame di questioni non sollevate in sede di impugnazione (appello). La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla misura alternativa per tale ragione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile quando emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha irrogato euro 3.000.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza richiamata)

    Precedente citato in relazione alla valutazione della colpa ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito assumere rilievi o proporre questioni che non siano state previamente dedotte e devolute al giudice dell'appello; tali questioni saranno dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 606 co.3 c.p.p.
  • Il computo del presofferto e la valutazione degli effetti della liberazione anticipata sono valutazioni tecniche/di fatto riservate ad altre autorità giudiziarie competenti e non spettano al giudice di legittimità in sede di cassazione, che non può sostituirsi a valutazioni previsionali.
  • Quando una misura cautelare è applicata su richiesta del Procuratore generale, il giudice deve comunque fornire motivazione congrua e coerente sulle esigenze cautelari (specialpreventive o cautelari in generale); la mera richiesta del pubblico ministero non esonera il giudice dal motivare.
  • La presenza di reati particolarmente gravi (es. art. 416-bis c.p.) giustifica maggiore rigore nella valutazione delle esigenze cautelari e può rafforzare la presunzione che giustifica misure restrittive come il divieto di dimora.
  • Se la parte intendeche venga applicata una misura meno afflittiva o graduata (es. obbligo di dimora nel comune di residenza) deve proporla tempestivamente nell'appello; la mancata deduzione in appello preclude la sua discussione in cassazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare oltre alle spese processuali anche sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) quando il ricorso evidenzi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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