Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22463/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale che aveva respinto l'appello cautelare contro la decisione del G.U.P. di rigettare la richiesta di perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere. La difesa deduceva, in tre motivi: (1) che l'ordinanza ammissiva del giudice astenutosi (ammissione al rito abbreviato) era inefficace per mancata espressa declaratoria di efficacia ex art. 42, comma 2 c.p.p., e quindi il profilo cautelare derivante da essa doveva considerarsi decaduto; (2) che il G.U.P. subentrante aveva reiterato l'ammissione al rito de plano e senza contraddittorio né richiesta di parte, violando la necessità della iniziativa difensiva per il rito; (3) che non era stata valutata la illegittimità della dichiarazione di efficacia dell'ordinanza di sospensione dei termini custodiali (emessa dal G.U.P. astenutosi), con riferimento alla compromissione di imparzialità del giudice a seguito di fatti sopravvenuti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e precedenti) secondo cui, pur sussistendo la presunzione di inefficacia degli atti del giudice astenutosi, il giudice sostituto ha il potere di verificare caso per caso la conservazione degli effetti degli atti precedenti e di dichiararne l'inutilizzabilità ove necessario. Nel caso di specie: il provvedimento presidenziale che aveva autorizzato l'astensione aveva espressamente salvaguardato l'efficacia dell'ordinanza di sospensione dei termini cautelari; il G.U.P. subentrante ha richiamato tale salvaguardia e ha confermato/reiterato l'ordinanza ammissiva del rito abbreviato in udienza, senza che le parti formulassero osservazioni; l'ordinanza ammissiva al rito abbreviato è atto non decisorio e, anzi, emessa temporalmente prima dell'ordinanza di custodia che ha dato luogo alla ricusazione, per cui non emergeva compromissione dell'imparzialità al momento della sua adozione. Pertanto le doglianze sulla inefficacia e sulla carenza motivazionale sono infondate. Il ricorrente è stato condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 42 cod. proc. pen.

    Presunzione di inefficacia degli atti del giudice che si astiene salvo diversa declaratoria; la Corte afferma che tale presunzione può essere disattesa caso per caso dal giudice subentrante che valuta la conservazione degli effetti degli atti.

  • art. 303, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Riferito dalla difesa in relazione alla disciplina del rito abbreviato; la Corte lo tiene presente nel contesto dell'ammissione al rito.

  • art. 438, comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come norma collegata alla disciplina del rito abbreviato; la Corte valuta la natura non decisoria dell'ordinanza di ammissione.

  • art. 304 cod. proc. pen.

    Norma sull'ordinanza di sospensione dei termini di durata delle misure cautelari; la Corte considera tale ordinanza di natura ordinatoria (non decisoria) e idonea a essere salvaguardata dall'ordinanza presidenziale.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Rientra nel tema della nullità degli atti: la Corte ribadisce che non tutti gli atti compiuti dal giudice astenutosi sono nulli; quelli decisori possono essere annullati mentre altri possono risultare inefficaci o recuperabili.

  • art. 441-bis cod. proc. pen.

    Richiamata rispetto alla possibilità di revoca dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato: la Corte ricorda che l'ordinanza di ammissione non può essere revocata salvo i casi espressamente previsti da questa norma.

  • art. 425 e art. 442 cod. proc. pen.

    Norme sul procedimento di giudizio e sulla sentenza di proscioglimento nel rito abbreviato; utilizzate per spiegare la natura del rito abbreviato e le conseguenze dell'ammissione.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato per la distinzione tra ordinanza e sentenza e per i requisiti motivazionali che caratterizzano la decisione giudiziale; la Corte osserva che l'ordinanza va letta alla luce della motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese in cassazione: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali.

Massime di principio

  • L'adozione di atti da parte di un giudice poi astenutosi non determina automaticamente la loro nullità: il giudice sostituto può effettuare una verifica caso per caso sulla conservazione degli effetti e dichiarare l'inutilizzabilità solo se ricorrono profili di compromissione dell'imparzialità.
  • L'ordinanza di ammissione al rito abbreviato (specialmente il cd. 'secco') ha natura non decisoria rispetto alla regiudicanda e, pertanto, è meno esposta ad essere annullata per ricusazione rispetto ad atti tipicamente decisori.
  • Se il provvedimento presidenziale che autorizza l'astensione dichiara espressamente la salvaguardia dell'efficacia di specifici atti (es. sospensione dei termini), tali atti mantengono efficacia salvo che il giudice subentrante, dopo contraddittorio, non disponga diversamente.
  • La conferma o reiterazione di un'ordinanza da parte del giudice subentrante in udienza è rafforzata dall'assenza di osservazioni da parte delle parti presenti; contestazioni tempestive in udienza sono rilevanti per produrre effetti diversi.
  • Per contestare l'efficacia di un atto posto in essere dal giudice astenutosi è necessario dimostrare che, al momento dell'adozione, sussistevano ragioni tali da compromettere l'imparzialità; eventi sopravvenuti successivamente all'atto non retroagiscono automaticamente a sua delegittimazione.
  • Qualora si ritenga che la conferma del rito da parte del giudice subentrante sia avvenuta senza rispetto delle garanzie (es. assenza di contraddittorio o di richiesta di parte), l'azione difensiva efficace è sollevare immediatamente eccezioni in udienza e chiedere esplicita verifica dell'utilizzabilità degli atti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.