Cassazione Civile, Ordinanza n. 12881/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta dal titolare di marchi tridimensionali relativi alla confezione di confetti contro una società che commercializzava in Italia un prodotto con marchio "Bliki". In primo grado e in appello è stata accertata la contraffazione dei marchi "Tic Tac", la concorrenza sleale per imitazione servile e confusione, con inibitoria, penale e pubblicazione del dispositivo; sono state invece respinte le domande risarcitorie e la domanda riconvenzionale di nullità dei marchi. Nel ricorso per cassazione la società soccombente ha dedotto: omesso esame delle rivendicazioni brevettuali e della coincidenza tra brevetti e marchi di forma; violazione delle norme sui limiti alla registrazione dei marchi di forma, sostenendo che si trattasse di forma funzionale o sostanziale e che il secondary meaning fosse irrilevante; vizio di motivazione sull'accertata commercializzazione in Italia del prodotto; violazione delle norme sulla contraffazione e sulla concorrenza sleale, perché le forme sarebbero liberamente riproducibili in quanto cadute nel pubblico dominio; infine, censura conseguenziale sulle statuizioni accessorie di inibitoria, penale e pubblicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava a una rivalutazione del fatto già compiuta in modo conforme nei due gradi di merito ed era comunque precluso ex art. 348-ter c.p.c.; ha ritenuto infondati i motivi sulla nullità dei marchi di forma, osservando che i giudici di merito avevano correttamente escluso che la forma del contenitore fosse necessaria per un risultato tecnico o che attribuisse valore sostanziale al prodotto, trattandosi di un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione; ha respinto il motivo sulla commercializzazione in Italia perché la motivazione era sufficiente e il giudice di merito poteva fondarsi sulle prove ritenute più attendibili, anche sull'etichetta in italiano e sulla condotta processuale; ha dichiarato inammissibili i motivi sulla contraffazione e sulla concorrenza sleale perché, sotto veste di violazione di legge, chiedevano un nuovo esame del merito; ha infine dichiarato inammissibile il motivo sulle statuizioni accessorie perché privo di autonoma censura. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.
Norme richiamate
art. 7, n. 2, Reg. UE n. 1215/2012
richiamato per affermare la giurisdizione italiana nel luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire
art. 120, comma 2, d.lgs. n. 30/2005 (codice della proprietà industriale)
richiamato quale foro correttamente adito nelle controversie in materia di proprietà industriale
art. 9, lett. b), d.lgs. n. 30/2005 (codice della proprietà industriale)
impedisce la registrazione di segni costituiti esclusivamente dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico
art. 9, lett. c), d.lgs. n. 30/2005 (codice della proprietà industriale)
impedisce la registrazione della forma che dà un valore sostanziale al prodotto
art. 20 d.lgs. n. 30/2005 (codice della proprietà industriale)
richiamato in tema di tutela del marchio e contraffazione
art. 41 Cost.
evocato dalla ricorrente a sostegno della libera riproducibilità delle forme e della libertà di iniziativa economica
richiamato in tema di concorrenza sleale per imitazione servile e confusione
richiamato per le misure inibitorie conseguenti all'accertata concorrenza sleale
richiamato in relazione alla penale di mora fissata dal giudice di merito
art. 121, d.lgs. n. 30/2005 (codice della proprietà industriale)
richiamato in tema di istanze istruttorie e onere probatorio nel processo di proprietà industriale
art. 121-bis d.lgs. n. 30/2005 (codice della proprietà industriale)
richiamato in tema di istanze istruttorie nel giudizio di merito
richiamato per la richiesta di esibizione di documenti, ritenuta esplorativa dai giudici di merito
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per denunciare la pretesa mancanza di motivazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
usato per i motivi di violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
usato per il vizio di nullità della sentenza per motivazione mancante
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
usato per denunciare omesso esame di fatto decisivo
richiamato per l'inammissibilità del motivo di omesso esame quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti già compiuta dal giudice di merito; la denuncia di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea ricognizione della norma astratta, non la diversa lettura della fattispecie concreta.
- Quando primo e secondo grado convergono nell'accertamento di fatto, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se mira solo a contestare tale accertamento senza indicare un vero fatto storico decisivo omesso.
- La registrabilità di un marchio di forma è esclusa quando la forma sia, nelle sue caratteristiche essenziali, necessaria per ottenere un risultato tecnico o idonea a conferire valore sostanziale al prodotto; tale verifica è anzitutto un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- La concorrenza sleale per imitazione servile e confusione richiede un effettivo accertamento della confondibilità dei prodotti sul mercato; in cassazione non è sindacabile la valutazione del giudice di merito che abbia ritenuto provata tale confondibilità sulla base degli elementi istruttori valorizzati.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando espone, in modo conciso ma логicamente adeguato, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, potendo ritenersi implicitamente disattese le prove o le difese incompatibili con la soluzione adottata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12750/2023 del 11/05/2023
- ordinanza_civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12755/2023 del 11/05/2023
- ordinanza_civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12756/2023 del 11/05/2023
- ordinanza_civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12757/2023 del 11/05/2023
- ordinanza_civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12758/2023 del 11/05/2023
- ordinanza_civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12759/2023 del 11/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →