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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12881/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta dal titolare di marchi tridimensionali relativi alla confezione di confetti contro una società che commercializzava in Italia un prodotto con marchio "Bliki". In primo grado e in appello è stata accertata la contraffazione dei marchi "Tic Tac", la concorrenza sleale per imitazione servile e confusione, con inibitoria, penale e pubblicazione del dispositivo; sono state invece respinte le domande risarcitorie e la domanda riconvenzionale di nullità dei marchi. Nel ricorso per cassazione la società soccombente ha dedotto: omesso esame delle rivendicazioni brevettuali e della coincidenza tra brevetti e marchi di forma; violazione delle norme sui limiti alla registrazione dei marchi di forma, sostenendo che si trattasse di forma funzionale o sostanziale e che il secondary meaning fosse irrilevante; vizio di motivazione sull'accertata commercializzazione in Italia del prodotto; violazione delle norme sulla contraffazione e sulla concorrenza sleale, perché le forme sarebbero liberamente riproducibili in quanto cadute nel pubblico dominio; infine, censura conseguenziale sulle statuizioni accessorie di inibitoria, penale e pubblicazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava a una rivalutazione del fatto già compiuta in modo conforme nei due gradi di merito ed era comunque precluso ex art. 348-ter c.p.c.; ha ritenuto infondati i motivi sulla nullità dei marchi di forma, osservando che i giudici di merito avevano correttamente escluso che la forma del contenitore fosse necessaria per un risultato tecnico o che attribuisse valore sostanziale al prodotto, trattandosi di un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione; ha respinto il motivo sulla commercializzazione in Italia perché la motivazione era sufficiente e il giudice di merito poteva fondarsi sulle prove ritenute più attendibili, anche sull'etichetta in italiano e sulla condotta processuale; ha dichiarato inammissibili i motivi sulla contraffazione e sulla concorrenza sleale perché, sotto veste di violazione di legge, chiedevano un nuovo esame del merito; ha infine dichiarato inammissibile il motivo sulle statuizioni accessorie perché privo di autonoma censura. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti già compiuta dal giudice di merito; la denuncia di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea ricognizione della norma astratta, non la diversa lettura della fattispecie concreta.
  • Quando primo e secondo grado convergono nell'accertamento di fatto, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se mira solo a contestare tale accertamento senza indicare un vero fatto storico decisivo omesso.
  • La registrabilità di un marchio di forma è esclusa quando la forma sia, nelle sue caratteristiche essenziali, necessaria per ottenere un risultato tecnico o idonea a conferire valore sostanziale al prodotto; tale verifica è anzitutto un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • La concorrenza sleale per imitazione servile e confusione richiede un effettivo accertamento della confondibilità dei prodotti sul mercato; in cassazione non è sindacabile la valutazione del giudice di merito che abbia ritenuto provata tale confondibilità sulla base degli elementi istruttori valorizzati.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando espone, in modo conciso ma логicamente adeguato, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, potendo ritenersi implicitamente disattese le prove o le difese incompatibili con la soluzione adottata.

Come è indicizzato

MaterieMarchiConcorrenza slealeImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeCommercialeProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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