Sentenza n. 5228/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento: - della Disposizione n. 44 del 17 aprile 2026 emessa dal Dirigente Area Patrimonio - Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente, in proprio e nella dichiarata qualità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: disposizione dirigenziale di decadenza dall'assegnazione di un immobile comunale, diffida al rilascio immediato e intimazione al pagamento delle somme dovute per l'occupazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la disposizione dirigenziale con cui il Comune, dopo aver dichiarato la decadenza dall'assegnazione dell'immobile comunale, l'ha diffidata al rilascio e al pagamento delle somme dovute. La decadenza era motivata dall'accertata disponibilità del locale da parte di una società, in forza di un contratto di locazione stipulato dalla ricorrente e registrato presso l'Agenzia delle Entrate, senza previa comunicazione al Comune. Sono stati dedotti la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, per difetto assoluto di motivazione e mancata valutazione dell'affidamento maturato; la violazione dell'art. 21 l. 241/1990, per asserito esercizio tardivo e illegittimo del potere di autotutela; nonché la violazione della disciplina speciale in materia di espropriazioni e di interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che l'immobile appartiene al patrimonio disponibile comunale e che gli atti contestati costituiscono esercizio di un potere iure privatorum.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla motivazione, all'affidamento, all'autotutela e alla disciplina speciale invocata. Il bene è stato qualificato come appartenente al patrimonio disponibile del Comune. Per tali beni l'amministrazione non può avvalersi dell'autotutela esecutiva prevista dall'art. 823, comma 2, c.c., riservata ai beni demaniali e ai beni patrimoniali indisponibili, ma deve agire mediante le ordinarie azioni civilistiche a tutela della proprietà e del possesso. La disposizione impugnata, pur preceduta dalla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione, è stata ritenuta una diffida privatistica al rilascio, adottata iure privatorum e non espressiva di un potere autoritativo. La posizione della ricorrente è quindi qualificata come diritto soggettivo, con giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha disposto la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. e ha compensato le spese.
Norme richiamate
I poteri di cui all’art. 823, comma 2, c.c. ... possono essere esercitati non soltanto in relazione ai beni del demanio ... ma anche in relazione ai beni del patrimonio indisponibile ...
L'autotutela esecutiva pubblicistica presuppone che il bene appartenga al demanio o al patrimonio indisponibile; per i beni del patrimonio disponibile l'ente deve ricorrere alle azioni civilistiche possessorie o alla rei vindicatio.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali della domanda nei termini di legge.
La questione relativa all'obbligo di motivazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma non è stata esaminata per il difetto di giurisdizione.
La questione relativa alla legittimità e tempestività dell'autotutela è stata dedotta, ma non è stata esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione.
La disciplina espropriativa è stata invocata dalla ricorrente, ma il giudice non ne ha esaminato l'applicabilità, avendo declinato la giurisdizione.
La disciplina degli interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici è stata invocata dalla ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Gli atti con cui un ente locale tutela un immobile appartenente al patrimonio disponibile, occupato o detenuto senza titolo, non costituiscono esercizio di potere autoritativo, ma attività iure privatorum a tutela della proprietà e del possesso.
- L'autotutela esecutiva pubblicistica prevista dall'art. 823, comma 2, c.c. può essere esercitata per i beni demaniali e per i beni patrimoniali indisponibili, ma non per i beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente.
- La diffida al rilascio di un immobile del patrimonio disponibile, anche se preceduta dalla revoca o decadenza dall'assegnazione, ha natura privatistica quando è diretta a recuperare il bene sulla base della proprietà dell'ente e non dell'esercizio di un potere autoritativo.
- Le controversie relative agli atti privatistici di tutela di beni comunali appartenenti al patrimonio disponibile riguardano diritti soggettivi e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la causa può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione secondo il meccanismo della traslatio iudicii previsto dall'art. 11 c.p.a.
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