Cassazione Civile, Ordinanza n. 33442/2021 del 11/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionisti)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali dovuti a due difensori. Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente l'opposizione e la Corte d'appello di Genova aveva respinto sia l'appello principale dei difensori sia quello incidentale del debitore, confermando la decisione resa con ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e liquidando l'importo dovuto in euro 8.206,39. Con il ricorso per cassazione i difensori deducevano, in unico motivo, la violazione dei D.M. 55/2014 e 37/2018 ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere non dimostrato che il tribunale non avesse liquidato il compenso per l'attività istruttoria, circostanza che sarebbe invece emersa dal conteggio inviato al cliente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità dell'appello deciso dalla Corte territoriale. Ha infatti ritenuto che, poiché l'opposizione al decreto ingiuntivo in materia di compensi professionali era stata trattata con il rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 ed era stata definita con ordinanza, la decisione di primo grado non era appellabile ma direttamente ricorribile per cassazione. Di conseguenza ha cassato senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiarando che l'appello non poteva essere proposto o proseguito. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compensi professionali si applica il rito sommario speciale; la decisione resa con ordinanza non è appellabile ma è direttamente ricorribile per cassazione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compensi di difesa civile rientra nel rito speciale richiamato dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso era formalmente incardinato come denuncia di violazione di legge, ma è stato definito in rito per l'inammissibilità dell'appello a monte.
La causa è stata trattata in camera di consiglio sulla base della proposta di manifesta inammissibilità.
art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato quale base per la definizione camerale del ricorso manifestamente inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrevano i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando l'opposizione a decreto ingiuntivo relativa ai compensi professionali è assoggettata al rito speciale del d.lgs. 150/2011 e si conclude con ordinanza, il rimedio ordinario non è l'appello ma il ricorso immediato per cassazione.
- L'inammissibilità dell'appello per difetto del mezzo di impugnazione è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, senza necessità di eccezione di parte e senza che la proposizione dell'impugnazione produca effetti conservativi.
- Le questioni attinenti ai requisiti di ammissibilità dell'impugnazione, quando derivano da norme processuali rilevabili in ogni stato e grado, possono essere decise anche senza previo contraddittorio specifico sul punto.
- Se il giudice d'appello ha deciso su un gravame non proponibile, la Cassazione può cassare senza rinvio perché l'impugnazione non poteva essere proposta o proseguita.
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