Cassazione Civile, Ordinanza n. 02256/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un'ordinanza-ingiunzione irrogata per una violazione amministrativa collegata all'installazione di apparecchi di intrattenimento in un esercizio commerciale, ritenuta dall'autorità riconducibile all'art. 110, comma 9, lett. f-bis, TULPS. In primo grado il Tribunale aveva accolto l'opposizione della società; in appello la Corte territoriale aveva invece ritenuto legittima la sanzione, affermando che chi installa gli apparecchi deve verificare con adeguata diligenza l'uso cui sono destinati e l'eventuale possesso delle autorizzazioni amministrative richieste. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione degli artt. 4 e 4-bis l. n. 401/1989 e dell'art. 88 TULPS, assumendo l'insussistenza dell'illecito di raccolta scommesse in capo al titolare della rivendita di tabacchi; 2) violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis, TULPS, sostenendo che non vi era alcuna contestazione sulla regolarità del mantenimento delle apparecchiature da intrattenimento ex art. 110, comma 6, TULPS; 3) violazione dell'art. 3 l. n. 689/1981, per difetto dell'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo. Tuttavia la Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali censure, perché ha ritenuto il ricorso improcedibile per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; inoltre ha rilevato che il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per cassazione, rilevando la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relata di notifica, onere imposto a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha inoltre osservato che la notifica del ricorso era avvenuta dopo il decorso del termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Conseguentemente, ha confermato il provvedimento impugnato in via indiretta, poiché il ricorso non è stato esaminato nel merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle sanzioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 110, comma 9, lett. f-bis, TULPS
norma sanzionatoria richiamata come base dell'illecito amministrativo contestato
richiamato dalla ricorrente per contestare la regolarità delle apparecchiature da intrattenimento
invocato dalla ricorrente per escludere la configurabilità della raccolta scommesse
invocato dalla ricorrente nell'ambito della censura sull'asserita insussistenza dell'illecito
richiamato dalla ricorrente in relazione ai titoli autorizzatori per l'attività di raccolta scommesse
richiamato per sostenere la mancanza dell'elemento soggettivo della violazione amministrativa
richiamato insieme al comma 2 per la disciplina degli oneri di deposito del ricorso per cassazione
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
norma ritenuta violata per il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notifica, con conseguente improcedibilità
utilizzato per la definizione camerale anticipata e per la conferma della proposta di improcedibilità
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
applicato, in ragione della definizione conforme alla proposta, per la condanna equitativa e la somma alla Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione è onere della parte ricorrente e la sua omissione determina improcedibilità del ricorso quando non sia altrimenti certa la tempestività dell'impugnazione.
- La prova del rispetto del termine breve per proporre ricorso per cassazione non può essere desunta in difetto del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c.; se il ricorso è notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, la sola deduzione della data di notificazione della decisione non è sufficiente a superare l'improcedibilità.
- Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alla regolazione delle spese e all'ulteriore contributo unificato.
- In materia di ricorso per cassazione, i motivi di merito restano assorbiti se il ricorso è dichiarato improcedibile per un vizio processuale preclusivo dell'esame della causa.
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