Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21504/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato nel 2004. La società promittente venditrice agiva sostenendo che il promissario acquirente non avesse adempiuto agli obblighi assunti, in particolare non presentandosi dal notaio per il rogito e non versando il saldo del prezzo; chiedeva quindi la dichiarazione di legittimità del recesso e la condanna al rilascio dell’appartamento e del box, con corresponsione di un’indennità per il godimento dei beni. Il promissario acquirente contestava la domanda, affermando di non essere inadempiente, lamentando a sua volta che la venditrice non avesse consegnato la documentazione richiesta e non avesse chiarito le giustificazioni dovute; in via riconvenzionale chiedeva la riduzione del prezzo o, in subordine, il ripristino dei difetti e il risarcimento dei danni morali. Il Tribunale rigettava la domanda principale e, accogliendo la riconvenzionale, disponeva il trasferimento degli immobili ex art. 2932 c.c. al prezzo ridotto. In appello, la venditrice e gli intervenuti ottenevano la riforma totale: la Corte d’appello dichiarava la risoluzione del preliminare per inadempimento del promissario acquirente, ordinava il rilascio dei beni, riconosceva un’indennità mensile per l’occupazione e compensava in parte le reciproche somme dovute. Il ricorso per cassazione articolava tre censure: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi ex art. 342 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per asserita mutatio libelli, sostenendo che in appello fosse stata introdotta una nuova domanda di risoluzione, diversa dalla domanda di accertamento della legittimità del recesso proposta in primo grado; 3) violazione delle regole sull’onere della prova e omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte d’appello valorizzato la consulenza tecnica d’ufficio nella quantificazione dell’indennità di occupazione, che il ricorrente riteneva non richiesta e comunque non idonea a supplire alle allegazioni delle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d’appello, avendo esaminato nel merito i motivi di gravame, aveva implicitamente respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità; ha respinto il secondo motivo osservando che non vi era stata alcuna domanda nuova in appello, poiché sin dal primo grado la pretesa sostanziale era diretta a ottenere lo scioglimento del preliminare per inadempimento, con rilievo che il giudice può qualificare giuridicamente la domanda al di là del nomen iuris usato dalla parte, purché non muti petitum e causa petendi; ha respinto anche il terzo motivo, rilevando che la consulenza tecnica d’ufficio era stata legittimamente utilizzata per la sola determinazione del quantum dell’indennità, una volta provata l’an del danno da occupazione abusiva, e che il giudice di merito aveva congruamente aderito alle conclusioni del CTU in assenza di specifiche censure idonee a incriminarne la logicità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L’atto di appello deve contenere una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e una parte argomentativa idonea a confutarne le ragioni; non sono richieste formule sacramentali o la trascrizione della sentenza appellata.

  • art. 112 c.p.c.

    Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione di merito sul gravame implica il rigetto dell’eccezione preliminare non esaminata espressamente.

  • art. 345 c.p.c.

    È inammissibile la domanda nuova in appello, ma non vi è mutatio libelli quando il giudice qualifichi diversamente la medesima pretesa sostanziale già proposta in primo grado, senza alterare petitum e causa petendi.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato solo come riferimento alla domanda di esecuzione specifica non proposta in primo grado; la Corte esclude che tale domanda fosse stata effettivamente formulata.

  • art. 1385 c.c.

    Il recesso collegato alla caparra confirmatoria presuppone la volontà di avvalersi della funzione liquidatoria della caparra; nel caso concreto la domanda non è stata ricondotta a questo schema.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova, ma la Corte ritiene che la prova dell’an e la CTU per il quantum fossero sufficienti nel caso concreto.

  • art. 269 c.c.

    Citato nel ricorso insieme all’art. 2697 c.c.; il testo non consente di ricavare un autonomo significato applicativo specifico.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per dedurre la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per la dedotta violazione di legge in tema di onere della prova e valutazione della consulenza tecnica.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte esclude che nel caso concreto ricorra un deficit motivazionale rilevante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, è sufficiente che siano chiaramente individuati i capi della decisione censurati e le ragioni della contestazione; non è necessaria una forma sacramentale né la riproduzione integrale della sentenza impugnata.
  • L’omessa pronuncia su un’eccezione processuale non sussiste quando la sentenza di appello, decidendo nel merito i motivi del gravame, manifesti implicitamente di avere respinto l’eccezione stessa.
  • La qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice, che deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa e non al solo nomen iuris usato dalla parte; non vi è domanda nuova se restano immutati i fatti costitutivi, il petitum e la causa petendi.
  • La distinzione tra recesso collegato alla caparra confirmatoria e risoluzione per inadempimento dipende dalla struttura concreta della domanda: il primo presuppone l’adesione allo schema della caparra ex art. 1385 c.c., mentre la seconda è configurabile quando la parte chieda lo scioglimento del contratto e il risarcimento di danni ulteriori.
  • La consulenza tecnica d’ufficio può essere utilizzata per la determinazione del quantum debeatur quando l’an della pretesa risarcitoria o indennitaria sia già provato e la quantificazione richieda cognizioni tecniche o accertamenti specialistici.
  • L’adesione del giudice alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è censurabile in cassazione solo se il ricorrente offra critiche specifiche e puntuali idonee a dimostrare l’illogicità o l’incongruenza dell’elaborato, non essendo sufficiente una mera contrapposizione di stime alternative.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.