Cassazione Civile, Ordinanza n. 06738/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce dalla risoluzione consensuale di un contratto di fornitura di ortofrutta intercorso tra una società fornitrice e un imprenditore agricolo. A seguito della risoluzione, due società convenivano in giudizio la figlia del fornitore originario per ottenere la restituzione di euro 85.000, sostenendo che ella avesse assunto personalmente, nei confronti di una delle creditrici, l'obbligo di restituire quanto dovuto dal padre. Il tribunale aveva ritenuto provata tale assunzione di debito/espromissione e aveva condannato la convenuta al pagamento. La corte d'appello confermava. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del negozio unilaterale e degli artt. 1272, 1324, 1362, 1363, 1366 c.c. nonché dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che le e-mail fossero state lette in modo frammentario e che non emergesse una volontà di obbligarsi personalmente; 2) violazione degli artt. 116, 207 e 252 c.p.c., contestando l'attendibilità della prova testimoniale che aveva riferito dell'assunzione personale dell'impegno; 3) violazione degli artt. 1272 c.c. e 116 c.p.c., per non avere la corte valorizzato il fatto che in interrogatorio formale ella aveva negato le circostanze allegata da controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur denunciando formalmente la violazione dei canoni ermeneutici, esso si risolveva nella mera contrapposizione di una diversa lettura delle e-mail rispetto a quella accolta dai giudici di merito, senza indicare specificamente gli errori interpretativi. Ha qualificato il secondo motivo come in parte inammissibile, nella parte in cui mirava a rimettere in discussione il prudente apprezzamento delle prove e l'attendibilità del teste, valutazioni riservate al merito, e in parte infondato, poiché il testimone aveva riferito di un impegno personale assunto dalla ricorrente e non di mere impressioni soggettive. Ha infine giudicato palesemente infondato il terzo motivo, chiarendo che l'interrogatorio formale è strumento volto a provocare la confessione e non a fornire elementi favorevoli alla parte interrogata. In conseguenza, la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese in favore della società che aveva effettivamente resistito sul punto principale, mentre le spese nei rapporti con l'altra società sono state compensate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in tema di espromissione e assunzione del debito altrui; la Corte ribadisce che la verifica della volontà di assumere personalmente l'obbligazione è questione di interpretazione delle risultanze documentali e testimoniali riservata al merito nei limiti del sindacato di legittimità
richiamato per l'applicazione, ai negozi unilaterali, dei criteri ermeneutici propri del contratto nei limiti di compatibilità
i canoni interpretativi non possono essere invocati in cassazione come mera richiesta di una diversa lettura del testo, ma solo denunciando specifici scostamenti del giudice di merito
richiamato insieme agli altri canoni ermeneutici, la cui violazione va specificamente dedotta e non solo prospettata in modo generico
richiamato quale criterio di interpretazione secondo buona fede, ma non utilmente contestato con una semplice diversa lettura del materiale probatorio
la censura di violazione del prudente apprezzamento della prova è inammissibile se non rispetta i criteri elaborati dalle Sezioni Unite; l'apprezzamento di attendibilità del testimone resta riservato al giudice di merito
richiamato dalla ricorrente in relazione alla testimonianza, ma la Corte non ravvisa una violazione idonea a sovvertire il giudizio di merito
richiamato dalla ricorrente in relazione alla deposizione testimoniale, senza che ciò incida sulla valutazione di merito
indicato per il rito camerale e per il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi all'adunanza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione dei canoni di interpretazione del negozio non è ammissibile se si risolve nella mera contrapposizione di una diversa lettura del testo rispetto a quella adottata dal giudice di merito; occorre indicare in modo specifico quali regole ermeneutiche siano state violate e come.
- Ai fini dell'interpretazione di un negozio unilaterale, si applicano in quanto compatibili i criteri di interpretazione del contratto; tuttavia, il controllo di legittimità resta limitato alla correttezza giuridica del procedimento interpretativo, non alla sostituzione del giudizio di merito.
- La valutazione dell'attendibilità del testimone e la scelta tra le risultanze probatorie appartengono al giudice di merito e non possono essere rivalutate in cassazione, salvo specifica censura nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
- L'interrogatorio formale è strumento diretto a provocare la confessione e, se la parte interrogata nega i fatti, non può essere automaticamente valorizzato come fonte di elementi a lei favorevoli; la sua lettura resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- Quando più parti resistono in cassazione, la regolazione delle spese può essere differenziata in ragione della rispettiva posizione sostanziale e processuale, potendo essere compensate nei rapporti con una parte quando la sua evocazione abbia funzione meramente denotativa e non vi sia soccombenza effettiva su quel rapporto.
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