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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05785/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, aveva respinto l'opposizione proposta contro il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il rigetto era stato motivato dall'incertezza sulle generalità dell'istante, ritenuta tale da impedire ogni controllo sulla veridicità delle condizioni reddituali dichiarate. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e degli artt. 78 e 79 del D.P.R. n. 115 del 2002, lamentando che il Tribunale non avesse esaminato i requisiti per l'ammissione al beneficio e la documentazione prodotta, oltre a difetto di motivazione. L'Avvocatura dello Stato, per Ministero della giustizia e Agenzia delle Entrate, ha chiesto l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, pur essendo stato il ricorso notificato alle controparti e depositato nel termine di 20 giorni previsto dall'art. 99, comma 4, D.P.R. n. 115 del 2002, l'impugnazione era stata proposta con forme non corrette: il ricorrente aveva seguito le regole del codice di procedura civile, mentre il procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è soggetto alle regole processuali proprie del rito penale. Ne deriva che il ricorso per cassazione doveva essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p.p.; la presentazione con modalità diverse comporta inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente e dall'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente quale parametro della censura di violazione di legge, ma ritenuto non decisivo perché l'impugnazione era soggetta al rito penale e non alle forme del processo civile

  • artt. 78 e 79 D.P.R. n. 115 del 2002

    invocati dal ricorrente in tema di patrocinio a spese dello Stato; la Corte non entra nel merito della loro applicazione, perché assorbe la questione la non corretta forma dell'impugnazione

  • art. 99, comma 4, D.P.R. n. 115 del 2002

    prevede il termine di 20 giorni per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza sull'opposizione al rigetto dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato

  • artt. 582 e 583 c.p.p.

    stabiliscono che il ricorso per cassazione deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    prevede l'inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza delle disposizioni sui tempi e modi di presentazione

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile

  • art. 115 del 2002

    d.P.R. n. 115 del 2002 quale disciplina di riferimento del patrocinio a spese dello Stato

Massime di principio

  • Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al rigetto dell'istanza deve essere proposto secondo le forme del rito penale, non secondo quelle del rito civile.
  • È tempestivo il ricorso per cassazione avverso tale ordinanza se proposto entro il termine di 20 giorni previsto dall'art. 99, comma 4, D.P.R. n. 115 del 2002, che decorre dalla notifica del provvedimento conclusivo.
  • La presentazione del ricorso nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, secondo gli artt. 582 e 583 c.p.p., è requisito formale necessario; la sua omissione determina l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., anche se la notifica alle controparti e il deposito presso altra cancelleria siano avvenuti nei termini.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità, conseguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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