Cassazione Penale, Ordinanza n. 05727/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine di legge. Ha quindi applicato le conseguenze ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente una causa di inammissibilità imputabile a colpa del ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per rapina aggravata. Nel ricorso deduceva vizio di motivazione, contestando in particolare la parte della decisione che aveva respinto le argomentazioni difensive volte a escludere l'aggravante dell'uso dell'arma da parte dell'autore del fatto. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che il ricorso era stato depositato tardivamente, oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla notifica/decorribilità indicata in sentenza, con conseguente irrevocabilità della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p.
termine di trenta giorni per l'impugnazione, previsto a pena di inammissibilità
Il termine per proporre ricorso per cassazione è perentorio e la sua violazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p.
decorrente dal 24/7/2024 ... in considerazione della sospensione dei termini per il periodo feriale
Il dies a quo del termine di impugnazione va individuato secondo le regole di decorrenza previste dalla norma, tenendo conto della sospensione feriale.
l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza
La Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso in forma semplificata, con ordinanza de plano.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ... della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e, quando l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine perentorio di legge è inammissibile, anche se fondato su censure di merito o di motivazione.
- Quando la tardività dell'impugnazione è accertabile ictu oculi, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza formalità mediante ordinanza.
- La sospensione feriale dei termini processuali incide sul computo del termine per impugnare e deve essere considerata nel determinare la scadenza.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e può comportare una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende se la causa di inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente.
- Le censure relative alla motivazione sulla sussistenza di un'aggravante restano irrilevanti quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per ragioni preliminari di tardività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05713/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05726/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05737/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05738/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05743/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05744/2025 del 12/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →