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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05743/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento non interviene nel merito della responsabilità, limitandosi a confermare l'esito sfavorevole già maturato in appello e a ritenere manifestamente infondate/ripetitive le doglianze proposte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 21/05/2024 deducendo censure già prospettate nel giudizio di merito. Dal testo emerge che tali doglianze riguardavano, in concreto, la mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità prevista dall'art. 62 n. 4 c.p., invocata in relazione a una cessione di sostanza stupefacente. La Corte di cassazione rileva che il giudice di merito aveva già esaminato e disatteso tali censure con argomenti giuridici corretti, valorizzando la qualità della sostanza ceduta e il prezzo della cessione, elementi ritenuti incompatibili con la lieve entità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando, in relazione ai dati concreti del caso, la qualità della sostanza ceduta e il corrispettivo pattuito escludono la lieve entità del fatto.

  • Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, è applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e motivate in modo logicamente e giuridicamente corretto dal giudice di merito, senza indicare reali vizi della decisione impugnata.
  • La valutazione sulla speciale tenuità del fatto, ove invocata come attenuante, deve fondarsi su elementi concreti del fatto storico, tra cui la qualità dell'oggetto della cessione e il prezzo concordato, che possono escludere la tenuità.
  • Quando la Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità

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