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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05713/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da entrambi gli imputati, ritenendo non consentite le doglianze sulla valutazione del materiale probatorio e sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. nel giudizio definito con patteggiamento. Ha quindi disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno impugnato la sentenza del Tribunale che, recepito l'accordo tra le parti, aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. in relazione a un furto in abitazione aggravato, contestato in concorso tra loro. Dai passaggi riportati emerge che i ricorrenti hanno dedotto censure rivolte, in sostanza, all'omessa o insufficiente valutazione da parte del giudice delle condizioni per pervenire al proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quindi a vizi motivazionali sulla responsabilità penale e sulla possibilità di un proscioglimento in fatto. La Corte rileva però che, nel rito patteggiato, tali motivi non sono consentiti, perché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione alle sole ipotesi tassativamente previste e preclude la deduzione di questioni alle quali l'imputato ha rinunciato aderendo all'accordo sulla pena.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza è stata pronunciata all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena

    Nel patteggiamento l'impugnazione per cassazione è ammessa solo nei casi tassativamente previsti; sono precluse le censure su questioni rinunciate con l'accordo, comprese quelle sulla responsabilità e sui vizi motivazionali in ordine al proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 129, comma 1, c.p.p.

    proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

    La deduzione della mancata applicazione dell'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità non è proponibile, nel caso esaminato, come motivo di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura

    La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi è stata resa in camera di consiglio senza formalità di procedura.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato contestato.

  • art. 61 n. 5 c.p.

    Richiamata come circostanza aggravante contestata nel capo di imputazione.

  • art. 624-bis c.p.

    Individua il reato contestato, ossia furto in abitazione.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Richiamata come circostanza aggravante del furto contestato.

Massime di principio

  • Nel rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato che aderisce all'accordo rinuncia a contestare in cassazione le questioni di fatto e i vizi motivazionali sulla responsabilità penale, salvo i casi espressamente ammessi dalla legge.
  • L'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. restringe l'area del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassative previste, con conseguente inammissibilità delle doglianze che mirano a ottenere un sindacato sul merito della prova o sulla mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • La definizione del processo con patteggiamento comporta l'accettazione delle premesse fattuali e della qualificazione giuridica del fatto, con conseguente preclusione a eccepire, in sede di legittimità, vizi motivazionali relativi alla ricostruzione del reato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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