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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05738/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato, condannato in appello per truffa continuata e aggravata e altresì condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili con provvisionale immediatamente esecutiva di complessivi euro 350.000,00, ha chiesto alla Corte di cassazione la sospensione dell'esecutorietà della condanna provvisionale ai sensi dell'art. 612 c.p.p., deducendo che l'immediata esecuzione della condanna civile gli avrebbe cagionato un grave e irreparabile danno. Le parti civili si sono opposte chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato. La Corte ha rilevato che la domanda ex art. 612 c.p.p. presuppone la pendenza del ricorso per cassazione e che, nel caso concreto, tale pendenza mancava perché era stato soltanto deliberato il dispositivo della sentenza d'appello, con deposito della motivazione differito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile. Ha ritenuto che l'istanza, impropriamente qualificata come ricorso, fosse proposta in difetto del presupposto legale della pendenza del ricorso per cassazione richiesto dall'art. 612 c.p.p.; ha inoltre precisato che la domanda va trattata de plano. Non vi è stata alcuna decisione sul merito della condanna o sulla fondatezza del pregiudizio dedotto dall'istante.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.p.

    La richiesta di sospensione della condanna civile è ammissibile solo se proposta in pendenza del ricorso per cassazione; in mancanza di tale pendenza, la domanda è inammissibile.

  • art. 615 c.p.p.

    Non citato.

  • art. 625 c.p.p.

    Non citato.

Massime di principio

  • La sospensione dell'esecuzione della condanna civile in sede di legittimità è subordinata al presupposto indefettibile della pendenza del ricorso per cassazione.
  • In assenza di un ricorso per cassazione già pendente, non è configurabile una richiesta di sospensione ex art. 612 c.p.p., anche se la sentenza di merito sia stata solo deliberata e il deposito della motivazione sia differito.
  • Le istanze ex art. 612 c.p.p. devono essere trattate de plano quando difetta il presupposto processuale richiesto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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