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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05737/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza ex art. 444 c.p.p. il G.i.p. ha applicato a due coimputati la pena di 3 anni di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per rapina pluriaggravata e detenzione e porto di pistola, reati unificati dalla continuazione. Uno dei ricorrenti ha dedotto il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sostenendo di avere chiesto una pena finale diversa e più favorevole, mentre il giudice avrebbe applicato una pena non corrispondente alla richiesta concordata. L’altro ricorrente ha denunciato l’erronea applicazione degli artt. 81 e 133 c.p., lamentando che l’aumento di pena per la continuazione sul reato di detenzione/porto di arma fosse eccessivo e chiedendo una rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo, ha ritenuto manifestamente infondata la censura sul difetto di correlazione, perché dal verbale risultava che la richiesta finale concordata e il consenso del pubblico ministero erano proprio quelli per 3 anni di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, pena poi effettivamente applicata. Quanto al secondo, ha ritenuto che la doglianza attenesse alla sola commisurazione della pena e non alla sua illegalità in senso tecnico; pertanto non rientrava tra i motivi deducibili contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto della pronuncia impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli casi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    costituisce il parametro formale di deduzione del vizio di violazione di legge invocato dai ricorrenti.

  • art. 81 c.p.

    richiamato dal ricorrente per censurare la determinazione dell’aumento di pena per continuazione.

  • art. 133 c.p.

    richiamato per contestare i criteri di commisurazione della pena; la Corte esclude che simili censure integrino illegalità della pena ai fini dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    giustifica la trattazione de plano dei ricorsi contro sentenze di patteggiamento dichiarati inammissibili.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    fondamento della condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la censura di difetto di correlazione tra richiesta e sentenza è infondata quando dagli atti risulta che la pena applicata coincide con quella effettivamente concordata e accettata dal pubblico ministero.
  • Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non è consentito impugnare la sentenza di patteggiamento per mere doglianze sulla commisurazione della pena, sulla misura dell’aumento per continuazione o sull’applicazione dei parametri dell’art. 133 c.p., salvo che si prospetti una pena illegale in senso tecnico.
  • Per pena illegale, ai fini dell’impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve intendersi una sanzione non prevista dall’ordinamento oppure eccedente, per specie o quantità, il limite legale; non vi rientrano contestazioni sulla proporzionalità o sull’equità del trattamento sanzionatorio.
  • Quando il ricorso avverso una sentenza ex art. 444 c.p.p. risulta inammissibile, la trattazione avviene de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza distinzione tra le diverse cause di inammissibilità.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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