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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05726/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado per rapina aggravata, lesioni personali e ricettazione unificate dalla continuazione, ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che, definendo il giudizio ex art. 599-bis c.p.p. su accordo delle parti, aveva accolto il concordato sulla pena. Il ricorso contestava la legalità del trattamento sanzionatorio: si deduceva violazione degli artt. 69 e 628, commi 3, 4 e 5, c.p., sostenendo che le attenuanti generiche erano state indebitamente applicate dopo l'aumento per le aggravanti, trattandole come non bilanciabili; secondo il ricorrente, invece, le aggravanti contestate non rientravano nel divieto di bilanciamento e le attenuanti avrebbero dovuto operare sulla pena base. Inoltre, in presenza della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ex art. 99, comma 4, c.p., le attenuanti generiche avrebbero potuto al più essere ritenute equivalenti alle aggravanti, salvo disapplicazione della recidiva stessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, ritenendo che le censure fossero formulate per motivi non consentiti e che non sussistesse alcuna violazione di legge nella determinazione della pena concordata. Ha rilevato che il bilanciamento invocato era precluso dalla disciplina speciale richiamata in motivazione, che sottrae al giudizio di comparazione i delitti indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., tra cui è ricompresa la rapina aggravata. Conseguentemente è stata ritenuta legittima la determinazione della pena operata in primo grado e recepita in appello, compreso l'aumento per la recidiva. In applicazione degli artt. 610, comma 5-bis, e 616 c.p.p., la Corte ha disposto la declaratoria di inammissibilità senza formalità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    richiamato come base del concordato in appello accolto dalla corte territoriale

  • art. 69 c.p.

    invocato dal ricorrente per il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti

  • art. 628, commi 3, 4 e 5, c.p.

    richiamato per contestare la determinazione della pena e il divieto di bilanciamento delle aggravanti

  • art. 69-bis c.p.

    indicato dalla Corte come norma che sottrae espressamente al bilanciamento i delitti richiamati dall'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.

  • art. 407, comma 2, lett. a), n. 2, c.p.p.

    richiamato per individuare i delitti sottratti al bilanciamento, tra cui la rapina aggravata

  • art. 99, comma 4, c.p.

    invocato dal ricorrente in relazione alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità con ordinanza senza formalità

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186

    richiamata in tema di colpa del ricorrente quale presupposto della sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è deducibile come violazione di legge una censura che, sotto l'apparenza del vizio di legalità, miri in realtà a rimettere in discussione una determinazione della pena conforme all'accordo intervenuto tra le parti e alla disciplina normativa applicabile.
  • Quando una fattispecie rientra tra i delitti per i quali la legge esclude il bilanciamento con le circostanze attenuanti, il giudice può legittimamente determinare la pena muovendo dalla pena base del reato aggravato, senza operare la comparazione richiesta in via ordinaria dall'art. 69 c.p.
  • La recidiva contestata può essere computata nell'aumento di pena se non risulta esclusa o disapplicata, e la sua operatività non consente di per sé di rimettere in discussione un trattamento sanzionatorio concordato e applicato in conformità alla legge.
  • Il ricorso per cassazione manifestamente inammissibile comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando emerga una colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneRapina
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

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