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Sentenza

Sentenza del 13/06/2018 n. 15468 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, confermata dalla CTR Campania, che aveva ritenuto applicabile l'imposta di registro in misura fissa alla costituzione di un trust con conferimento di beni immobili. Secondo l'Agenzia, la costituzione del vincolo di destinazione previsto dal trust avrebbe dovuto essere assoggettata all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, ai sensi del D.L. n. 262/2006, art. 2, commi 47, 48 e 49, convertito nella L. n. 286/2006. La questione centrale riguardava quindi se la mera segregazione dei beni nel trust costituisse già un trasferimento imponibile oppure se fosse necessario un effettivo arricchimento del beneficiario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate solo per quanto di ragione, cassando la sentenza della CTR Campania e rinviando la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Cassazione ha chiarito che, in linea generale, la mera costituzione del vincolo di destinazione e la segregazione dei beni nel trust non integrano necessariamente il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni, perché manca un reale trasferimento di ricchezza o un arricchimento del beneficiario. Tuttavia, l'imposta proporzionale può essere dovuta se, in concreto, il disponente ha trasferito al trustee beni e diritti determinando il reale arricchimento del beneficiario. La CTR dovrà quindi accertare in fatto se tale trasferimento e arricchimento si siano effettivamente verificati.

Norme richiamate

  • D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 47, 48 e 49, convertito nella L. n. 286 del 2006

    La costituzione di vincoli di destinazione di beni

    La norma ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni e ha previsto specifiche aliquote anche per i vincoli di destinazione. Secondo la Cassazione, tuttavia, tale previsione non elimina la necessità di verificare l'esistenza di un effettivo trasferimento di beni o diritti e di un arricchimento imponibile.

  • D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1

    Il presupposto dell'imposta rimane quello stabilito dall'art. 1 d.lgs. n. 346/1990 e cioè il trasferimento di beni o diritti per successione a causa di morte o per donazioni o altra liberalità tra vivi

    L'imposta sulle successioni e donazioni presuppone un trasferimento patrimoniale rilevante, non la sola creazione astratta di un vincolo. La segregazione dei beni nel trust, se temporanea e strumentale al successivo trasferimento ai beneficiari, non determina di per sé una liberalità imponibile.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    È la disposizione processuale invocata dall'Agenzia delle Entrate per denunciare l'erronea interpretazione della disciplina fiscale da parte della CTR.

Massime di principio

  • La costituzione di un trust e la mera segregazione dei beni non comportano automaticamente l'applicazione dell'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni: occorre verificare se vi sia un effettivo trasferimento di ricchezza.
  • Il momento impositivo deve essere individuato in concreto, valutando se il trustee o il beneficiario abbiano acquisito una disponibilità patrimoniale effettiva e non meramente formale o futura.
  • L'imposta proporzionale può essere applicata quando il conferimento nel trust realizza già un reale arricchimento del beneficiario o un trasferimento sostanziale di beni e diritti.
  • In caso di contestazione fiscale, la qualificazione dell'atto non è sufficiente: l'amministrazione deve dimostrare gli effetti patrimoniali concreti del trust, mentre il giudice deve esaminare il programma negoziale e la situazione effettivamente realizzata.
  • La decisione di cassazione con rinvio non stabilisce definitivamente l'imposta dovuta, ma impone al giudice di merito un nuovo accertamento sul concreto trasferimento dei beni e sull'eventuale arricchimento del beneficiario.

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