Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4735/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro, n. 1081/2025 pubblicata il 23/09/2025.

Giustizia amministrativa202600575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 1081/2025, pubblicata il 23 settembre 2025, che condannava il Ministero a riconoscere € 1.000 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del giudicato, deducendo la mancata corresponsione della somma complessiva di € 1.000 dovuta mediante la carta elettronica docente e domandando l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il titolo era stato notificato via PEC agli uffici scolastici provinciali di Monza-Brianza e Milano, all’Ufficio scolastico regionale, alla Direzione generale competente e a un indirizzo ministeriale indicato in un comunicato, ma non all’indirizzo PEC primario del Ministero risultante dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni. Il TAR ha rilevato d’ufficio, previo avviso alle parti, il possibile mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il TAR ha ritenuto che il termine dilatorio di 120 giorni, durante il quale l’amministrazione deve poter avviare e concludere spontaneamente il procedimento di pagamento, si applichi anche all’ottemperanza di un giudicato relativo a un’obbligazione pecuniaria, compreso il pagamento mediante carta elettronica. Per far decorrere il termine, il titolo deve essere notificato all’amministrazione debitrice presso la sede legale, utilizzando il domicilio digitale individuato secondo le norme sui pubblici elenchi. L’indirizzo del Registro IPA è utilizzabile solo se l’amministrazione non ha indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni. Poiché il Ministero aveva registrato in quest’ultimo il domicilio PEC uffgabinetto@postacert.istruzione.it, le notifiche agli uffici scolastici, ad altri uffici ministeriali, all’indirizzo indicato nel comunicato organizzativo e alla sede dell’Avvocatura dello Stato non hanno sostituito la notifica richiesta. Non essendo validamente notificato il titolo al Ministero, il termine non era iniziato a decorrere e l’azione di ottemperanza era prematura. Spese compensate, anche in considerazione della difesa di mero stile dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    La previsione di un termine dilatorio di 120 giorni ai fini del pagamento spontaneo da parte dell’amministrazione debitrice è dunque applicabile al ricorso in ottemperanza con cui si richieda l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, anche mediante moneta elettronica, trattandosi di un titolo esecutivo di formazione giudiziale rispetto a cui detto giudizio costituisce rimedio alternativo all’esecuzione forzata.

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche all’azione di ottemperanza per l’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme, anche quando l’adempimento avvenga mediante moneta elettronica.

  • art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. 179/2012

    Ne consegue che l’estrazione del domicilio digitale dal Registro IPA è valida, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, soltanto nel caso in cui l’indirizzo dell’amministrazione debitrice non sia presente nel Registro delle PP.AA., cioè nel Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012.

    Per notificare validamente un titolo esecutivo a una pubblica amministrazione, il domicilio digitale del Registro IPA è utilizzabile soltanto se l’indirizzo dell’amministrazione non risulta nel Registro delle PP.AA.; se è presente in quest’ultimo, occorre utilizzare l’indirizzo ivi indicato.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994

    La disposizione, difatti, non include l’elenco IPA nel novero dei pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni degli atti in materia amministrativa equiparandolo agli altri pubblici elenchi, ma si limita a ribadire – con funzione di raccordo e armonizzazione delle fonti normative – che la notifica è valida anche presso l’indirizzo digitale che risulta “individuato” in applicazione della disciplina del citato art.16-ter, comma 1-ter del D.Lgs. n. 179/2012, cioè anche all’indirizzo risultante dal Registro IPA ma solo a condizione che l’amministrazione di riferimento non abbia provveduto a comunicare il proprio indirizzo digitale all’interno del Registro delle PP.AA.

    La disposizione non rende il Registro IPA un elenco liberamente alternativo agli altri per le notifiche alle amministrazioni; richiama la disciplina dell’art. 16-ter, comma 1-ter, e consente l’indirizzo IPA solo quando l’amministrazione non abbia comunicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza diretto a conseguire l’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro, anche se il pagamento è disposto mediante moneta elettronica.
  • Quando la notificazione del titolo esecutivo a una pubblica amministrazione avviene via PEC, il termine dilatorio per l’adempimento spontaneo decorre solo se la notificazione è eseguita presso il domicilio digitale individuato secondo le regole sui pubblici elenchi e riferibile all’amministrazione effettivamente debitrice.
  • Il domicilio digitale risultante dal Registro IPA può essere utilizzato per notificare atti a una pubblica amministrazione soltanto quando l’indirizzo dell’ente non risulta nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni; in presenza di un indirizzo in quest’ultimo registro, la notificazione va effettuata a tale indirizzo.
  • La notificazione del titolo alla sede dell’Avvocatura dello Stato, agli uffici periferici dell’amministrazione o a un diverso indirizzo PEC indicato in un comunicato organizzativo non sostituisce la notificazione al domicilio digitale dell’amministrazione debitrice richiesta per far decorrere il termine dilatorio dell’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.