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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22885/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 669 c.p.p., la revoca della porzione di condanna relativa al reato di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione mafiosa) contenuta nella sentenza della Corte d'appello di Napoli del 24/10/2023. La difesa ha sostenuto che per lo stesso fatto associativo era intervenuto un provvedimento di proscioglimento ai sensi dell'art. 425 c.p.p. (non luogo a procedere) pronunciato dal GUP del Tribunale di Napoli il 18/10/2022, relativo a un arco temporale precedente, e che quindi doveva prevalere la decisione favorevole al ricorrente. Ha inoltre osservato che le condotte contestate nella sentenza di condanna non coinvolgevano reati satellite a carico del Troia e che la differenza di periodicita temporale (periodo dal 2010 vs dal 2011) non avrebbe dovuto escludere l'identità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso confermando l'ordinanza della Corte di appello che aveva respinto l'istanza di revoca. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione, che ha osservato l'assenza dell'identita' del fatto: i delitti permanenti contestati nei due procedimenti attengono a periodi diversi e, pur violando la stessa norma, costituiscono storicamente fatti distinti. Inoltre la Corte ha ritenuto non applicabile, nel caso di un provvedimento di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p., la regola del comma 8 dell'art. 669 c.p.p. che ordina l'esecuzione della sentenza di proscioglimento quando coesiste con una condanna; in tali ipotesi prevale il comma 9 che privilegia la decisione irrevocabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 669 c.p.p.

    Il comma 8 stabilisce la regola generale secondo cui, se per lo stesso fatto sussistono una sentenza di proscioglimento e una di condanna, si ordina l'esecuzione della prima; tuttavia, quando il provvedimento favorevole sia un non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., non trova applicazione la prevalenza prevista dal comma 8 e rileva invece il criterio del comma 9 che privilegia la decisione dotata di irrevocabilità.

  • art. 425 c.p.p.

    Il provvedimento di non luogo a procedere pronunziato dal GUP deriva da una valutazione prodromica sulla insufficienza degli elementi a sostenere l'accusa; tale decisione non assume automaticamente efficacia prevalente ai fini dell'esecuzione rispetto a una successiva condanna irrevocabile per fatti distinti nel tempo.

  • art. 416-bis c.p.

    Norma incriminatrice dell'associazione di tipo mafioso: nel caso in esame la Corte ha valutato che la contestazione relativa a periodi successivi rappresenti una ulteriore estrinsecazione dell'attività associativa e quindi un fatto distinto ai fini dell'identità del fatto.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma relativa ai reati 'satellite' connessi al traffico di stupefacenti; la Corte ha osservato che i reati satellite menzionati nella sentenza di proscioglimento attengono a epoche anteriori rispetto ai reati satellite considerati nella sentenza di condanna, a ulteriore conferma della diversita' temporale dei fatti.

  • art. 7 legge n. 203/1990

    Richiamata nella sentenza di condanna come riferimento normativo per alcune contestazioni; rilevante ai fini dell'analisi complessiva delle condotte contestate.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022; Sez. 6, n. 40899 del 14/6/2018; Sez. 1, n. 39337 del 23/10/2002

    Principi consolidati secondo cui, ai fini dell'identità del fatto, per i delitti permanenti la diversità del periodo temporale rende giuridicamente distinti i fatti anche se naturalisticamente analoghi; inoltre la giurisprudenza ha affermato che il non luogo a procedere non prevale automaticamente sulla successiva decisione irrevocabile.

Massime di principio

  • Per reati permanenti o continuativi, l'identità del fatto richiede coincidenza di tempo, luogo e persone; una contestazione riferita a un periodo successivo costituisce, di regola, un fatto diverso rispetto a un precedente provvedimento irrevocabile o non luogo.
  • Un provvedimento di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. (pronunciato dal GUP) non gode automaticamente, ai fini dell'esecuzione, della prevalenza rispetto a una successiva condanna irrevocabile: l'art. 669 c.p.p. privilegia la decisione irrevocabile (comma 9) rispetto al proscioglimento non irrevocabile (comma 8).
  • Per ottenere la revoca di una condanna con istanza ex art. 669 c.p.p. il ricorrente deve dimostrare la piena identità del fatto (stesso arco temporale, stessa condotta, medesime circostanze), non la mera omogeneità della tipologia di reato.
  • Nel valutare conflitti tra decisioni di segno diverso, occorre considerare la natura del provvedimento favorevole (assoluzione piena irrevocabile vs non luogo a procedere/proscioglimento in sede di udienza preliminare) e la diversa rilevanza probatoria delle valutazioni operate nei vari gradi e riti.
  • In ipotesi di reati 'satellite' collegati all'associazione, il periodo di commissione di tali reati può essere determinante per stabilire la diversità dei fatti e quindi l'insussistenza del ne bis in idem.

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