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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17339/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva impugnato davanti al T.A.R. l'interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti, insieme ai successivi atti regionali e di AGREA che revocavano e rendevano non ammissibile un contributo per la ricostruzione post sisma, e gli atti di recupero delle somme. Il T.A.R. aveva dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la Prefettura, su istanza della stessa società, avesse poi revocato l'interdittiva all'esito di una nuova istruttoria. In appello la società aveva sostenuto che l'interesse alla decisione di merito restava attuale, perché altri enti avevano continuato a considerare efficaci gli effetti pregressi dell'interdittiva, e perché vi era anche un interesse morale alla tutela dell'immagine. Il Consiglio di Stato ha però ritenuto che il provvedimento prefettizio successivo non fosse una semplice revoca, ma una nuova determinazione di conferma/sostituzione, idonea ad assorbire l'originaria interdittiva e a renderne priva di utilità l'impugnazione senza contestare anche il nuovo atto. Con il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. la società ha denunciato manifesta denegata giustizia e stravolgimento della normativa antimafia, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 84 del codice antimafia, oltre a contrasti con parametri costituzionali ed eurounitari, sostenendo che il Consiglio di Stato avesse illegittimamente omesso l'esame del merito per un preteso difetto di interesse e avesse qualificato erroneamente l'atto prefettizio successivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non denunciassero un vero difetto assoluto o relativo di giurisdizione, ma contestassero piuttosto il modo di esercizio della giurisdizione da parte del Consiglio di Stato, cioè l'interpretazione degli atti amministrativi e la valutazione della persistenza dell'interesse al ricorso. Secondo la Corte, il giudice amministrativo di appello è rimasto entro i confini della propria giurisdizione nel qualificare il successivo provvedimento prefettizio come atto sostitutivo/confermativo e nel ritenere assorbita l'originaria interdittiva, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento di quest'ultima. La doglianza di diniego di giustizia è stata quindi esclusa; parimenti inammissibile è stata considerata la richiesta di riesame del merito e degli asseriti contrasti con norme costituzionali, convenzionali ed europee, perché diretta a sollecitare una rivisitazione del ragionamento del Consiglio di Stato e non a far valere un vizio di giurisdizione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Bologna, con attestazione dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, cioè per difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non per errors in procedendo o in iudicando

  • art. 67 del codice antimafia

    richiamato dalla ricorrente come base della dedotta illegittimità costituzionale della misura interdittiva, ma la Corte non esamina il merito della censura perché estranea ai motivi di giurisdizione

  • art. 84 del codice antimafia

    richiamato dalla ricorrente nel motivo, senza che la Corte entri nel suo contenuto applicativo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 7 CEDU

    richiamato dalla ricorrente come parametro convenzionale asseritamente violato, ma non idoneo a fondare un vizio di giurisdizione

  • art. 25 Cost.

    richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati

  • art. 27 Cost.

    richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati

  • art. 41 Cost.

    richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammissibile solo per denunciare un difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non è invece utilizzabile per censurare errori di diritto sostanziale o processuale, neppure se qualificati come abnormi, anomali o come "denegata giustizia" in concreto.
  • La negazione in concreto di tutela per effetto di un'erronea interpretazione o applicazione delle norme non integra, di per sé, eccesso di potere giurisdizionale: occorre che il giudice speciale si sia pronunciato su materia estranea alle sue attribuzioni oppure abbia negato tutela in astratto per asserita non giustiziabilità della situazione dedotta.
  • La violazione del diritto dell'Unione europea o della CEDU da parte del giudice speciale, anche se grave, non trasforma automaticamente il vizio in motivo inerente alla giurisdizione; tali doglianze restano, di regola, estranee al controllo della Cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost.
  • Quando il giudice amministrativo qualifica un successivo provvedimento amministrativo come atto sostitutivo o confermativo dell'originario, e sulla base di tale qualificazione dichiara la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione del primo atto, la relativa valutazione resta interna alla giurisdizione amministrativa e non è sindacabile in cassazione come vizio di giurisdizione.
  • Il sindacato della Cassazione sulle sentenze dei giudici speciali non può tradursi in un riesame del merito della controversia, né nella revisione del percorso motivazionale seguito dal giudice amministrativo sotto il profilo dell'errore di interpretazione o di qualificazione degli atti.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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