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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17784/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di una socia al 33,34% di una società di capitali un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, recuperando a tassazione maggiori redditi di partecipazione, oltre IRPEF, addizionali, IRAP e IVA, sul presupposto dell'esistenza di utili extracontabili della società e della loro imputazione ai soci in ragione della ristretta base sociale. La contribuente aveva impugnato l'atto senza successo in primo grado e in appello. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. e del vizio di motivazione, assumendo che la CTR avesse omesso o motivato solo apparentemente sulla prova, da lei dedotta, della mancata percezione degli utili extracontabili tramite movimentazioni bancarie; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sempre riferito alla idoneità delle movimentazioni bancarie a dimostrare il mancato incasso degli utili extracontabili.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza d'appello conteneva una motivazione, sia pure sintetica, idonea a far comprendere la ragione del decisum, e che non ricorreva il vizio di motivazione nei limiti del 'minimo costituzionale'. Ha inoltre ribadito il consolidato principio secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, restando a carico del socio la prova contraria, consistente nella dimostrazione della mancata distribuzione o della sua estraneità alla gestione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché l'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello non può essere fatta valere come omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma come error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c. ex art. 360, n. 4, c.p.c.; inoltre, nel caso concreto, il giudice d'appello aveva ritenuto che la parte non avesse censurato in modo adeguato la decisione di primo grado sulla insufficienza della prova contraria. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come parametro della dedotta violazione nella valutazione della prova.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per censurare la asserita mancanza o apparenza della motivazione della sentenza di appello.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992

    Indicata come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, la cui violazione può integrare nullità della sentenza solo in caso di motivazione del tutto mancante o meramente apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Ritenuto il corretto veicolo per denunciare la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione, nonché per denunciare l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Ritenuto non utilizzabile per censurare l'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello; è invece circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la cui violazione va dedotta come error in procedendo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle sentenze tributarie la motivazione è solo quando manca del tutto o è talmente contraddittoria da non consentire di individuare la ratio decidendi; una motivazione sintetica ma comprensibile è sufficiente e non integra nullità.
  • In tema di accertamento dei redditi, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, perché la ristrettezza della compagine implica reciproco controllo e plausibile conoscenza della gestione sociale.
  • Una volta operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, grava sul socio l'onere di fornire prova contraria, dimostrando la mancata distribuzione, l'accantonamento o il reinvestimento degli utili, oppure la propria assoluta estraneità alla gestione societaria.
  • L'allegazione della sola mancata prova di un valido accertamento nei confronti della società non basta a superare la presunzione di distribuzione in capo al socio, perché i giudizi tributari relativi alla società e al socio restano autonomi.
  • L'omessa pronuncia su un motivo di appello o su una domanda/eccezione ritualmente introdotta costituisce vizio processuale da denunciare ex art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., e non come omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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