Cassazione Penale, Ordinanza n. 23451/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La Procura ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Trani che aveva dichiarato non punibile l'imputato per particolare tenuità del fatto in relazione alla detenzione di un coltello a serramanico, contestata come reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Secondo il giudice di merito, la lieve dimensione dell'arma, il comportamento tenuto dall'imputato al momento della perquisizione e l'assenza di precedenti specifici o di condanne per reati violenti rendevano il fatto di scarsa offensività. Nel ricorso il pubblico ministero ha dedotto violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizi di motivazione, sostenendo in sostanza che la causa di non punibilità sarebbe stata applicata erroneamente e che la motivazione del Tribunale sarebbe mancante, contraddittoria o illogica, soprattutto quanto alla dimensione dell'arma; la Corte rileva però che le censure sono in larga parte fattuali, meramente confutative e non consentite in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondate perché i vizi denunciati non emergono dal testo della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che le doglianze investissero valutazioni di fatto e si limitassero a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio e della motivazione del Tribunale, senza evidenziare reali illogicità o carenze argomentative rilevabili dal provvedimento impugnato. Non è stata disposta condanna alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p. poiché il ricorrente era parte pubblica.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato contestato, relativo alla detenzione dell'arma da punta e da taglio.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta correttamente applicata dal giudice di merito; il ricorso che ne contesti l'applicazione con censure fattuali o meramente confutative è inammissibile.
È richiamato per escludere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in ragione della qualità di parte pubblica.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una rivalutazione del fatto o del merito, né doglianze meramente confutative che si limitino a contrapporre una diversa lettura degli elementi valorizzati dal giudice di merito.
- La deduzione del vizio di motivazione è inammissibile quando non si individui un effettivo difetto, una contraddizione o una manifesta illogicità emergente dal testo del provvedimento impugnato.
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. può essere censurata in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità; non è consentito sostituire alla valutazione di particolare tenuità compiuta dal giudice di merito una diversa apprezzamento del fatto.
- Quando il ricorrente è parte pubblica, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., secondo quanto riportato nella decisione.
Come è indicizzato
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