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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4366/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso lamenta che il tribunale del riesame di Livorno ha annullato il sequestro preventivo disposto dal GIP e ha restituito integralmente a De/Di Simone immobili a lui intestati, senza considerare la possibilità di un sequestro "pro quota". Il PM deduce vizi di diritto ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p., sostenendo che la decisione sia errata poiché, pur rispettando il principio di proporzionalità tra profitto del reato e valore sottoposto a vincolo, il tribunale avrebbe potuto e dovuto mantenere il vincolo limitatamente alla porzione corrispondente al profitto ascrivibile all'indagato (sequestro parziale), anziché dissequestrare per intero i beni.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendolo fondato. La Cassazione ha richiamato il principio, ormai consolidato, che consente il sequestro di un bene nella misura corrispondente al profitto del reato (sequestro pro quota) e la preferenza per il sequestro del denaro prima che di altri beni. Ha rilevato che il tribunale del riesame non ha valutato la possibilità di imporre un vincolo parziale sugli immobili e ha pertanto annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il giudizio al tribunale di Livorno per nuovo esame alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamata come norma relativa al concorso di persone nel reato; citata quale elemento dell'imputazione ma non oggetto di specifica interpretazione nella motivazione della Corte.

  • art. 81, comma successivo, cod. pen.

    Citata nell'ambito dell'imputazione originaria; la sentenza non sviluppa un'interpretazione dettagliata della norma, la menziona solo come parte del quadro fattuale/penale.

  • art. 2 D.lgs. 74/2000

    Riferita al reato fiscale contestato e al profitto oggetto di sequestro; non è stata oggetto di un'interpretazione giuridica autonoma nella decisione sulla legittimità del sequestro.

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Norma tassativa che individua i motivi di ricorso per cassazione; è stata la base formale del gravame del PM, relativo a vizio di diritto nella decisione del tribunale del riesame.

  • art. 324 comma 5 c.p.p.

    art. 324, co. 5, c. p. p.

    Norma richiamata per indicare il competente tribunale per il nuovo giudizio dopo l'annullamento con rinvio.

  • artt. 1100 - 1116 cod. civ.

    artt. 1100 - 1116 cod. civ.

    Richiamati per spiegare l'effetto giuridico di una confisca parziale: la porzione confiscata comporterebbe una comunione ordinaria tra lo Stato (tramite l'Agenzia del Demanio) e l'indagato sulla quota residua del bene.

  • art. 1111 cod. civ.

    Citato come riferimento alla disciplina applicabile allo scioglimento della comunione e alle modalità di liquidazione o divisione del bene in caso di confisca parziale.

  • Principio di proporzionalità (giurisprudenziale/di diritto cautelare)

    La Corte afferma l'operatività del principio di proporzionalità anche sulle misure cautelari reali: il vincolo cautelare può essere commisurato al profitto del reato e non necessariamente estendersi sull'intero bene.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo può essere disposto "pro quota": è legittimo imporre il vincolo su una porzione del bene corrispondente al profitto del reato, lasciando la residua disponibilità all'indagato.
  • Il principio di proporzionalità si applica alle misure cautelari reali: il valore sottoposto a vincolo deve essere commisurato al profitto contestato.
  • Vi è preferenza nell'ordinamento per il sequestro del denaro; se il denaro non è sufficiente, si può procedere al sequestro di altri beni in misura proporzionale al profitto.
  • Se il giudice del riesame non valuta la possibilità di sequestro parziale e libera interamente i beni, la decisione può essere annullata in sede di legittimità e il giudice di rinvio dovrà riesaminare la misura alla luce della possibilità del sequestro pro quota.
  • In caso di confisca parziale sopravvenuta, si determina una comunione ordinaria sul bene tra lo Stato e l'interessato, soggetta alle norme del codice civile sulla comunione e sulla divisione.

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