Cassazione Penale, Ordinanza n. 38106/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada. Ha dedotto: 1) violazione di norme processuali per l'asserita inutilizzabilità di una missiva stragiudiziale da lui sottoscritta e inviata alla compagnia assicurativa, che la Corte di merito aveva invece utilizzato come elemento di prova, ritenendola atto proveniente dall'imputato ai sensi dell'art. 237 c.p.p.; 2) mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva, in relazione alla richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p.; 3) vizio di motivazione sulla responsabilità penale, per non avere la Corte territoriale tenuto conto delle presunte contraddizioni del racconto della persona offesa; inoltre ha censurato l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze: la missiva era utilizzabile perché proveniente dall'imputato e, comunque, aveva solo corroborato un accertamento fondato soprattutto sulle deposizioni della persona offesa e di un teste oculare ritenuti attendibili; la richiesta di rinnovazione istruttoria è stata correttamente disattesa, poiché l'istituto ha natura eccezionale ed è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; le censure sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove erano inammissibili in sede di legittimità, perché volte a ottenere una rilettura del materiale probatorio; corretta anche l'esclusione della particolare tenuità del fatto, motivata dal disvalore oggettivo della condotta; infondate, infine, le doglianze sulla condanna al risarcimento del danno, conseguenza dell'accertata responsabilità. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 189, commi 6 e 7, cod. strada
costituiscono i reati per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile nelle sentenze di merito.
la missiva stragiudiziale sottoscritta dall'imputato e diretta alla compagnia assicurativa è stata considerata acquisibile e utilizzabile perché atto proveniente dall'imputato.
la rinnovazione dibattimentale in appello ha natura eccezionale e può essere disposta solo quando il giudice la ritenga indispensabile ai fini della decisione; in caso di rigetto è sufficiente anche una motivazione implicita.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata correttamente esclusa in ragione del disvalore oggettivo della condotta accertata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né la sostituzione della ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito con una diversa lettura ritenuta più plausibile dal ricorrente.
- Un atto scritto proveniente dall'imputato può essere utilizzato come elemento di prova, ove il suo contenuto sia rilevante e risulti acquisibile secondo le regole processuali.
- La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello ha carattere eccezionale e richiede che l'assunzione della prova sia effettivamente indispensabile ai fini del decidere; il rigetto può essere motivato anche implicitamente.
- La valutazione di attendibilità della persona offesa e dei testi è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, non quando il ricorso miri a una rivalutazione del merito.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando il disvalore oggettivo della condotta, purché la motivazione sia coerente con le risultanze istruttorie.
- La condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile resta ferma quando sia confermata l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato.
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